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01/01/2004 MASSIMARIO: Titolare, responsabile, incaricato - Casi particolari: comuni e provincie

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Titolare, responsabile, incaricato - Casi particolari - Comuni e provincie

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Nell'ipotesi in cui un comune, ai fini dell'accertamento e della liquidazione dei tributi locali, ritenga di instaurare un rapporto di consulenza con un consorzio privato in cui favore, per il corretto espletamento dell'incarico, debbano essere posti a disposizione numerosi archivi cartacei ed informatici detenuti dall'autorità comunale, detta relazione può essere utilmente inquadrata come rapporto tra titolare e responsabile del trattamento; la designazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996, deve avvenire con atto scritto, nel rispetto dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, e deve essere accompagnata da precise istruzioni da parte del titolare, finalizzate al miglior svolgimento dei compiti affidati al responsabile, che, nell'esercizio di tali incombenze, è autorizzato ad accedere ai soli dati concretamente pertinenti ed indispensabili. Ove detta nomina non venga effettuata, il consorzio viene a porsi come autonomo "titolare" del trattamento, con conseguente applicazione della disciplina prevista dall'art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996 in tema di comunicazione dei dati da un soggetto pubblico ad un soggetto privato.

  • Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 64 [doc. web n. 39176]


Allorché l'attività di controllo sulla manutenzione e l'esercizio degli impianti termici, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 412/1993, venga espletata dalla provincia, sulla base della preventiva stipula di una convenzione, mediante la preposizione di soggetti terzi, si rende necessaria una formale designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento (artt. 8 e 19 della legge n. 675/1996); in tal caso, relativamente al rapporto provincia - soggetto preposto al controllo, la comunicazione al Garante di cui all'art. 27, comma 2 della legge n. 675/1996 diviene superflua. Al contrario, detta comunicazione, del tutto distinta dalla notificazione ex art. 7 della legge, dev'essere effettuata nel caso in cui non sussista alcuna norma di legge o di regolamento che preveda l'acquisizione, da parte della provincia, dei dati detenuti da altra amministrazione pubblica

  • Garante 14 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 53 [doc. web n. 42118]


È legittima la temporanea conservazione, da parte del competente servizio sociale di un comune, dei dati relativi all'avvenuto allontanamento di minori dalla residenza familiare ed al loro affidamento a strutture del comune quando sussistano giustificate finalità e siano state adottate misure atte alla protezione delle informazioni stesse (nella specie i dati conservati dal Settore servizi alla famiglia del comune erano finalizzati al recupero del contributo di mantenimento in comunità dovuto per legge dai genitori. I dati detenuti presso il Settore servizi educativi, poi, erano stati parzialmente trasformati in forma anonima e, in parte, l'amministrazione aveva provveduto alla restituzione dei documenti agli interessati ed alla comunicazione ai soggetti a cui i dati erano stati trasmessi di alcune modifiche intervenute).

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 40 [doc. web n. 1065835]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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