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06/02/2018 Base giuridica: interesse vitale

Base giuridica: interesse vitale

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Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

ALLEGATO 3 - Approfondimenti - Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva95/46/CE

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

844/14/IT

WP217

III.2. Articolo 7, lettere da a) a e)

La presente sezione III.2 fornisce una breve panoramica di ciascuno dei fondamenti giuridici di cui all’articolo 7, lettere da a) a e), della direttiva, prima che, nella sezione III.3, il parere si concentri sull’articolo 7, lettera f). L’analisi evidenzierà inoltre alcune delle interfacce più comuni tra tali fondamenti giuridici, quali, ad esempio, “l’esecuzione di un contratto”, “l’adempimento di un obbligo legale” e “il perseguimento dell’interesse legittimo”, a seconda del contesto particolare e delle circostanze del caso.

III.2.4. Interesse vitale

L’articolo 7, lettera d), è il fondamento giuridico che può essere invocato nei casi in cui il trattamento “è necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata”. La formulazione si discosta dal linguaggio utilizzato all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), che è più specifico e si riferisce a situazioni in cui “il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata o di un terzo nel caso in cui la persona interessata è nell’incapacità fisica o giuridica di dare il proprio consenso”. Entrambe le disposizioni sembrano tuttavia suggerire che l’applicazione di questo fondamento giuridico deve essere limitata. Innanzitutto, l’espressione “interesse vitale” sembra limitare l’applicazione di questo fondamento a questioni di vita e di morte o, quanto meno, a minacce che comportano un rischio per l’incolumità o la salute dell’interessato (o, nel caso dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), anche di un terzo). Il considerando 31 conferma che l’obiettivo di questo fondamento giuridico è “tutelare un interesse essenziale alla vita della persona interessata”. Tuttavia, la direttiva non indica con esattezza se la minaccia deve essere immediata. Questa mancanza di precisione solleva problemi riguardo al campo di applicazione della raccolta dei dati, per esempio come misura preventiva su larga scala, quale la raccolta dei dati dei passeggeri aerei nei casi in cui siano stati individuati un rischio di malattia epidemiologica o un incidente relativo alla sicurezza.Il Gruppo di lavoro ritiene che questa disposizione debba essere interpretata in maniera restrittiva, conformemente allo spirito dell’articolo 8. Benché l’articolo 7, lettera d), non limiti espressamente l’utilizzo di questo fondamento ai casi in cui il consenso non può essere utilizzato come motivo di liceità, per le ragioni indicate all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), è ragionevole presumere che, nelle situazioni in cui sussistono la possibilità e la necessità di chiedere un consenso valido, il consenso debba essere effettivamente richiesto ogniqualvolta sia possibile. Di conseguenza l’applicazione di questa disposizione sarà inoltre limitata a un’analisi caso per caso e l’articolo 7, lettera d), non potrà di norma essere utilizzato per legittimare la raccolta e il trattamento di un’ingente quantità di dati personali. Laddove ciò fosse necessario, l’articolo 7, lettera c), o l’articolo 7, lettera e), sarebbero fondamenti giuridici più appropriati per il trattamento.

______________

40 Gli orientamenti forniti da un’autorità di regolamentazione possono comunque svolgere un ruolo importante nella valutazione dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento (cfr. la sezione III.3.4, in particolare il paragrafo (a), a pagina 40)

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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