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07/05/2019 Anagrafe-Referendum e invio di materiale propagandistico

RELAZIONE 2018: Referendum e invio di materiale propagandistico

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4.3.2. Referendum e invio di materiale propagandistico

Nel corso dell’anno sono state concluse numerose istruttorie, avviate nel 2017 a seguito delle segnalazioni pervenute in occasione della campagna per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, riguardanti l’invio di materiale informativo, sia per posta che a mezzo e-mail, a cittadini residenti in Italia e all’estero, da parte dei diversi soggetti (comitati referendari e partiti). Una delle segnalazioni pervenute ha riguardato la ricezione di un opuscolo di propaganda per il referendum, riportante la firma del presidente di una regione. Il predetto materiale informativo riportava, quale riferimento al quale rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti, l’indirizzo web relativo a un sito istituzionale facente capo alla regione. L’istruttoria ha consentito di accertare che, sebbene il sito web indicato fosse senz’altro riferibile alla regione – si trattava di un sito informativo dedicato alla divulgazione dell’azione amministrativa e all’attuazione del programma politico del presidente e della giunta regionale –, i trattamenti di dati personali relativi alla campagna di comunicazione per il referendum non erano stati effettuati con l’impiego di risorse umane o strumentali facenti capo all’ente pubblico. La campagna comunicativa in questione era stata, infatti, gestita direttamente dalla sede territoriale del partito, cui faceva riferimento il comitato referendario, che aveva curato sia la predisposizione del materiale informativo, sia l’acquisizione e il successivo trattamento dei dati personali necessari per l’invio degli opuscoli agli elettori. All’esito degli accertamenti, che hanno individuato la titolarità del trattamento in capo alla sede territoriale del partito, sono emerse violazioni del provvedimento in materia di trattamento di dati personali presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale, adottato dal Garante il 6 marzo 2014, n. 107 (doc. web n.3013267). In particolare, non è stata rispettata, ai fini dell’esonero dall’informativa, la condizione che richiede che nel materiale inviato sia chiaramente indicato un recapito (indirizzo postale, e-mail, eventualmente anche con rinvio a un sito web dove tali riferimenti siano facilmente individuabili) al quale l’interessato possa agevolmente rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice” (punto 5.1,provv. cit.). L’opuscolo oggetto della segnalazione, infatti, non riportava alcun recapito del titolare, e l’Ufficio non ha ritenuto a tal fine idoneo il riferimento al sito web della regione e il logo relativo al comitato nazionale promotore della campagna (nota 18 aprile 2018). Quale effetto della riscontrata violazione è stato avviato un procedimento sanzionatorio, definito con provvedimento 25 ottobre 2018, n. 474 (doc. web n. 9090257). Un’altra istruttoria ha riguardato il caso di un medico oncologo che aveva inviatoa suoi ex pazienti, visitati o seguiti nel corso della sua attività professionale presso un istituto di cura, una missiva con la quale comunicava il suo sostegno a un candidato – già assessore regionale alla sanità − in occasione di una consultazione regionale. Tale trattamento è stato ritenuto illecito in quanto effettuato dal medico in assenza di informativa e consenso per le specifiche finalità di propaganda elettorale. I dati dei pazienti, circa 3.500 contatti, erano stati acquisiti dal medico all’atto della cessazione del rapporto con la struttura sanitaria presso la quale prestava la sua attività in regime di libera professione. L’informativa resa a suo tempo e il consenso acquisito per finalità di cura dalla struttura sanitaria, non sono stati ritenuti validi presupposti per il successivo utilizzo dei dati da parte di un soggetto diverso (il libero professionista) e per finalità completamente differenti, come quelle di promozione politico-elettorale di cui alla missiva in esame. Ritenuta pertanto sussistente la violazione degli artt. 13, comma 4, 23 e 26, d.lgs. n. 196/2003, l’Ufficio ha avviato un autonomo procedimento sanzionatorio (nota 1° agosto 2018).

Fonte: Garante - Relazione 2018

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