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06/06/2018 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Maganetti Spedizioni S.p.A. - 6 giugno 2018 > Mancato assolvimento dell'obbligo di notificazione in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti

Con provvedimento in data 6 giugno 2018 (Registro dei provvedimenti n. 381 del 6 giugno 2018) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Maganetti Spedizioni S.p.A.", C.F. 00050490143 e P.I. 11813000152, con sede legale in Milano, via Dante, n. 4, c.a.p. 20121, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 25 (venticinque) rate mensili dell’importo di euro 320,00 (trecentoventi) ciascuna;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni del Garante n. 31540/114083 del 3 ottobre 2017, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha svolto gli accertamenti, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981, presso “Maganetti Spedizioni S.p.A." (d’ora innanzi la “Società), esercente l'attività di trasporto di merci su strada, C.F. 00050490143 e P.I. 11813000152, con sede legale in Milano via Dante, n. 4, c.a.p. 20121 - sede secondaria ed operativa in Tirano (SO), via del Progresso, n. 2 c.a.p. 23037 - formalizzati nel verbale di operazioni compiute il giorno 24 ottobre 2017 e diretti a verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla Società;

VISTI gli atti dell’accertamento ispettivo;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese nel corso degli accertamenti e della documentazione inviata dalla Società al Nucleo speciale Privacy della Guardia di Finanza scioglimento delle riserve formulate nel corso dell’ispezione, è risultato che:

- la Società è stata costituita nel 1972 e si occupa di trasporto merci su strada per conto terzi;

- per tale attività, la Società utilizza 14 automezzi di proprietà sui quali sono stati installati e attivati, dal gennaio 2017, dispositivi di geolocalizzazione (GPS Tracker mod. 103/B);

- gli autisti di tali mezzi sono dipendenti della Società;

- la Società ha, altresì, acquistato e installato, rilevatori GPS su automezzi di altre società, in contitolarità con queste ultime, che effettuano trasporti per conto della Maganetti Spedizioni S.p.A. (ad oggi circa 100);

- la Società fornisce “ (…) il servizio di geolocalizzazione dei mezzi anche a favore dei vettori” (cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 1, pag. 3);

- come dichiarato dalla Società “ (…) il sistema che gestisce tutti i localizzatori GPS, installati sia sugli automezzi di proprietà della società che su quelli di proprietà terzi, è stato sviluppato all'interno della società stessa (…); (cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 2, pag. 3);

- come dichiarato dalla Società “ (…) Il sistema di rilevamento geografico degli automezzi è costituito da un dispositivo GPS al cui interno è allocata una scheda SIM (tutte le schede SIM utilizzate per il servizio, anche quelle inserite negli apparecchi installati sugli automezzi terzi, sono intestate alla Maganetti Spedizioni S.p.A.). Il dispositivo GPS, mediante GPRS, invia un segnate al server aziendale che, per mezzo di specifico software, viene elaborato permettendo la rilevazione della posizione del veicolo su una mappa. Detta rilevazione avviene con un intervallo temporale di 3 minuti. Detto sistema conserva in memoria le ultime 7 posizioni per un arco temporale di 21 minuti circa (…)”(cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 2, pag. 3);

- come dichiarato dalla Società “ (…) Il software sviluppato mostra l'elenco dei dispositivi installati e attivi, mediante visualizzazione di un nick name riferito alla società proprietaria del mezzo (Maganetti o terzi), il numero di targa del trattore e del rimorchio, la data del carico, il nome del committente nonché le città di partenza e destinazione della merce. Inoltre, su una cartina geografica, vengono visualizzate le posizioni di tutti i mezzi geolocalizzati mediante icone. Posizionandosi con il puntatore del mouse sulle varie icone vengono visualizzate le informazioni innanzi elencate. La Società tramite geolocalizzazìone non conosce in tempo reale le generalità dell'autista, ma ad ognuno di essi è assegnato un automezzo specifico (…)” (cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 2, pag. 3);

- come dichiarato dalla Società “ (…) I vettori autorizzati possono accedere alla geolocalizzazione dei propri mezzi mediante l'autenticazione ad un'area riservata presente sul sito web www.maganetti.com di proprietà della Società (…) (cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 2, pag. 3);

- “ (…) I dati non vengono in alcun modo comunicati a soggetti terzi ma, ad alcuni soggetti come vettori e committenti, viene data la facoltà di poter accedere, rispettivamente, ai dati relativi alla geolocalizzazione dei propri mezzi ed ai dati relativi alla propria merce. (…) Nessun cliente è abilitato all'accesso a tali dati” (…)”(cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 5, pag. 5);
- come dichiarato dalla Società “ (…) Il sistema di geolocalizzazione (sui propri automezzi) è stato installato al fine di aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale rispetto ai furti, ottimizzare i costi aziendali riducendo i chilometri a vuoto e permettere la geocalizzazione della merce trasportata (…)” (cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 2, pag. 3);

- la Società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nell’esecuzione della sopra citata attività di geolocalizzazione;

- la Società, a fronte del trattamento di dati personali posto in essere mediante il sistema di geolocalizzazione installato a bordo dei n. 14 veicoli aziendali guidati da propri dipendenti:

- ha omesso, in qualità di titolare del trattamento, di effettuare la notificazione al Garante, ai sensi degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38, commi 1 e 2, del Codice, prima dell’inizio del trattamento;

- non è dimostrato aver effettuato la relativa designazione degli incaricati come previsto dagli artt. 30 e 33 del Codice, fornendo le specifiche istruzioni;

VISTO il verbale del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza n. 1 del 9 gennaio 2018 con cui sono state contestate a “Maganetti Spedizioni S.p.A.", C.F. 00050490143 e P.I. 11813000152, con sede legale in Milano via Dante, n. 4, c.a.p. 20121 e sede secondaria ed operativa in Tirano (SO), via del Progresso, n. 2, c.a.p. 23037:

- la violazione dell’art. 161 del Codice (“Omessa o inidonea informativa all’interessato”) per “ (…) non aver rilasciato ai dipendenti amministrativi che effettuano il trattamento dei dati relativi alle posizioni geografiche degli addetti alla guida dei predetti veicoli, una idonea informativa, in violazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003”;

- la violazione amministrativa prevista dall’art. art.163 del Codice (“Omessa o incompleta notificazione” ) per il mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione al Garante di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

- la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice per inosservanza, da parte della Società, in riferimento alla geolocalizzazione di n. 14 automezzi aziendali, delle misure indicate dagli artt. 30 e 33 del Codice per non aver effettuato, nell'ambito dei trattamenti dei dati relativi alle posizioni geografiche, la relativa designazione degli incaricati impartendo loro specifiche istruzioni;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dalla I Sezione del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, e i relativi allegati, datati 9 febbraio 2018, formulati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 con riferimento alle contestazioni di cui al sopra citato verbale n. 1 del 9 gennaio 2018, con cui la Società ha inteso rappresentare la propria posizione ritenendo “(…) infondati gli addebiti mossi dal punto di vista fattuale e giuridico ed essendo convinta di aver tenuto una condotta di buona fede conforme al D.Lgs. 196/2003 (…)”. Anzitutto la parte, prima di entrare nel merito delle contestazioni ha ritenuto di “eccepire un grave vizio di motivazione che travolge l'intero Verbale e, dunque, tutti i rilievi”, evidenziando che “ (…) nel Verbale non vi è traccia delle motivazioni e dei presupposti di fatto e di diritto che hanno portato la Guardia di Finanza a formulare i rilievi de quibus” e che “ (…) l'eccepita carenza di motivazioni rende il Verbale (atto amministrativo) del tutto illegittimo. Per l'effetto, l'iter sanzionatorio dovrà concludersi con ordinanza di archiviazione, nonché annullamento e/o revoca del Verbale medesimo”.

In merito, poi, ai rilievi mossi nell’atto di contestazione, la Società, a sostegno della prospettata infondatezza degli stessi, ha, altresì, rappresentato quanto segue.

a) In riferimento al primo rilievo, riguardante il mancato rilascio di informativa, ai sensi dell’art. 13 del Codice, ai dipendenti amministrativi che effettuano il trattamento dei dati relativi alle posizioni geografiche degli addetti alla guida dei veicoli aziendali, la Società ha fatto presente l’irrilevanza del rilascio di tale informativa sia perché “ (…) non si tratta (…) di dipendenti "amministrativi" (…) ma del tecnico informatico dell’azienda e del personale che gestisce le spedizioni” sia perché “ (…) il Sistema gestisce (…) i dati di posizionamento dei veicoli (e) non "dati personali" (e) men che meno dei dipendenti che accedono al Sistema dalle proprie postazioni, in ufficio (…)”. La Società evidenzia di aver “ (…) sempre utilizzato un modello di informativa privacy idoneo per tutti i dipendenti, anche per coloro i quali "effettuano il trattamento dei dati relativi alle posizioni geografìche degli addetti alla guida (…)”.

b) Quanto al secondo rilievo, relativo al mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione al Garante di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice, la Società ne ha prospettato l’infondatezza ritenendo che “ (…) Maganetti non è soggetta all'obbligo di notifica di cui all'art. 37 del Codice in quanto nel caso di specie mancano i necessari requisiti della continuità della localizzazione e della idoneità a identificare l'interessato (i.e. autista). Invero, per le sue caratteristiche e funzionalità, il Sistema non è idoneo e non è preposto a garantire né la continuità della localizzazione, né l'identificazione dell'autista del veicolo localizzato. Ciò esclude in radice che attraverso di esso si realizzi un trattamento di dati soggetto all'obbligo di notifica, come chiarito dal Garante con provvedimento del 23.04.2004 (doc. web 993385)”. La parte ha anche aggiunto che la “ (…) finalità perseguita con il Sistema di geolocalizzazione (è quella relativa alla) sicurezza del trasporto (…). Come ha ricordato codesta Autorità con deliberazione n. 1 del 31.03.2004, la sicurezza dei mezzi non rientra tra i requisiti e i caratteri della localizzazione indispensabili per poter essere assimilata a trattamento dei dati”.

c) In ordine, infine, al terzo rilievo di cui al verbale di contestazione n. 1/2018, riferito alla mancata designazione degli incaricati come previsto dagli artt. 30 e 33 del Codice fornendo loro specifiche istruzioni, la parte ne ha eccepito l’erroneità e infondatezza in quanto “Tutti i dipendenti sono stati nominati "incaricati del trattamento come confermato anche alla Guardia di Finanza a mezzo PEC il 6.11.2017 (…): con questa comunicazione è stato inviato anche il testo dell'incarico che la Società consegna ai dipendenti "all'atto dell'assunzione", secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice”.

A fronte di quanto sopra rappresentato, la Società ha richiesto:

- in via preliminare, di archiviare il procedimento di accertamento e contestazione, annullando e/o revocando il verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 1/2018 per la sopra prospettata carenza di motivazione;

- in via principale, di archiviare il procedimento di accertamento e contestazione, annullando e /o revocando il verbale di contestazione per i motivi sopra citati di cui alle lettere a) b) e c);

- in via subordinata, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Società si ritenesse soggetta all'obbligo di notifica del trattamento ex art. 37 del Codice, anche alla luce della buona fede e/o
dell'errore scusabile della Società, annullare e/o revocare il verbale di contestazione di violazione amministrativa (…)” sopra citato, con riguardo al rilievo n. 2;

- in via subordinata “(…) nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Società si ritenesse responsabile per il rilievo n. 1 e/o il rilievo n. 2 e/o il rilievo n. 3, determinare e contenere le relative sanzioni amministrative al minimo edittale ridotto in misura pari a due quinti, ai sensi dell'art. 164 bis, comma 1 del Codice (…)”.

La Società ha richiesto la rateizzazione dell’eventuale importo sanzionatorio in n. 30 rate mensili.

LETTO il verbale di audizione del 2 maggio 2018, svoltasi ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte, ribadendo quanto già dichiarato e richiesto nella memoria difensiva, ha inteso evidenziare che “Per quanto riguarda i rilievi nr. 1 e nr. 3 la Società ha fornito documentazione sufficiente a ritenere soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 13 e 30 del Codice. Per quanto riguarda il rilievo nr. 2, si ribadisce che il sistema di geolocalizzazione non è progettato né impostato per monitorare i dipendenti autisti, ma solo gli autoveicoli e non in modo continuato, come temporaneo salvataggio delle ultime sette rilevazioni (21 minuti). Si precisa che una volta individuato l'autoveicolo tramite apposito alias, il personale autorizzato comunica un numero telefonico associato all'autoveicolo, inviando lo stesso le necessarie istruzioni. Non vi è diretta correlazione tra numero telefonico e autista (…)”.

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla Società negli scritti difensivi sopra citati e rivolte a dimostrare l’infondatezza dei rilievi mossi con il verbale n. 1 del 9 gennaio 2018 sono idonee all’accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento sanzionatorio con riguardo ai rilievi n. 1 e n. 3 di cui al sopra citato verbale di contestazione, ma non ad escludere la responsabilità della Società e, quindi, a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, in relazione a quanto dedotto in merito al rilievo n. 2.

Anzitutto, in riferimento al prospettato vizio di motivazione per cui, come ritenuto dalla Società, “ (…) nel Verbale non vi è traccia delle motivazioni e dei presupposti di fatto e di diritto che hanno portato la Guardia di Finanza a formulare i rilievi de quibus”, si fa presente che il verbale di contestazione è atto di apertura del procedimento sanzionatorio e valido qualora soddisfi, come in questo caso, tutti i requisiti previsti dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi, il verbale di contestazione n. 1 del 9 gennaio 2018 richiama, altresì, espressamente il verbale di operazioni compiute redatto dai militari del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, conosciuto dalla Società perché consegnato al termine degli accertamenti espletati presso la sede della stessa. Infatti, nelle premesse del verbale n. 1/2018 per cui “(…) le operazioni eseguite sono state descritte in un apposito processo di operazioni compiute all'uopo redatto cui, unitamente agli allegati in esso richiamati ed alla documentazione pervenuta successivamente a mezzo PEC (a scioglimento delle riserve formulate dalla parte), fa espresso riferimento il presente verbale di contestazione”. Per tali motivi è irrilevante quanto ritenuto dalla parte.

Quanto al secondo rilievo, in ordine al quale si ravvisa la responsabilità della Società, relativo al mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione al Garante di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice, per il quale la Società, richiamando i “Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante”, forniti da quest’ultimo in data 23 aprile 2004 (doc. web n. 993385 rintracciabile nel sito www.gpdp.it), ha prospettato l’insussistenza, nel sistema di geolocalizzazione utilizzato, dei requisiti della continuità della localizzazione e della idoneità a identificare l'interessato, si fa presente quanto segue.

- In merito al requisito della continuità, si specifica, come già in altre occasioni evidenziato, che, sulla base della provvedimento poc’anzi citato per cui la “localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche (…)” si ritiene sussistente il requisito della “continuità” ogniqualvolta il titolare del trattamento sia in grado di conoscere, in qualsiasi momento, automaticamente o meno (anche, ad esempio, attraverso un meccanismo conoscitivo come una telefonata o l'invio di un sms) la posizione del veicolo geolocalizzato, prescindendo, dalla possibilità o meno di una tracciatura costante in via automatica di tutto il percorso effettuato dal veicolo geolocalizzato. In altri termini per “continuità”, deve intendersi la rilevabilità della posizione del mezzo ogni qualvolta il titolare del trattamento abbia quest’esigenza conoscitiva e anche laddove la eventuale ricostruzione del “tracciato” del percorso effettuato risulti particolarmente laboriosa, considerati anche eventuali “intervalli”; ciò, potendo, al contempo, risalire alla identità del conducente, anche indirettamente – sulla base di quanto dispone l’art. 4, comma 1, lett. b), del Codice per cui per dato personale deve intendersi “ (…) qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (…)”. Alla luce di quanto sopra, in tale circostanza, poiché il sistema utilizzato dalla Società permette, anche se ad intervalli di tempo, la localizzazione degli automezzi e potendo la Società identificare, anche se indirettamente - ovvero aliunde e non dal sistema - il personale dipendente alla guida di tali automezzi

- come dichiarato dalla Società, infatti, “(…) La Società tramite geolocalizzazìone non conosce in tempo reale le generalità dell'autista ma ad ognuno di essi è assegnato un automezzo specifico (…)” (cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 2, pag. 3) - si ritiene ricorrano i presupposti per applicare gli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice. Né può ritenersi che ricorra l’esimente prevista dal richiamato “Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione” n. 1 del 31 marzo 2004 del Garante, in quanto, in tal caso, la finalità per cui la Società utilizza il sistema di geolocalizzazione non risulta essere “esclusivamente” quella di sicurezza, come richiede il sopra citato provvedimento al punto A), n. 1, lett. c) per cui sono esonerati dall’obbligo di notificazione “(…) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto”. A tale proposito si evidenzia quanto dichiarato dalla società nel corso dell’ispezione – e sopra riportato – per cui “(…) Il sistema di geolocalizzazione (sui propri automezzi) è stato installato al fine di aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale rispetto ai furti, ottimizzare i costi aziendali riducendo i chilometri a vuoto e permettere la geocalizzazione della merce trasportata (…)”(cfr. verbale di operazioni compiute del 24 ottobre 2017, punto 2, pag. 3). In merito, poi, all’invocata buona fede si fa presente che, in relazione all’art. 3 della legge 689/1981, è necessario che l’errore - secondo consolidata giurisprudenza - affinché sia scusabile, si fondi su un elemento positivo, estraneo all’agente e idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. Tale elemento positivo deve risultare non ovviabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. La Società, rivestendo a tutti gli effetti la qualifica di titolare del trattamento, era tenuta, diligentemente, a conoscere e a provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nella materia di cui si tratta, anche in ragione del fatto che, in relazione alla sue qualità professionali era tenuta informarsi sulle norme applicabili e sulla relativa interpretazione, tra cui l’obbligo di procedere alla notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), secondo le modalità indicate dall’art. 38 del Codice. Pertanto, non può essere accolta l’argomentazione relativa alla sussistenza della buona fede, a fronte dell’obbligo di osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del titolare del trattamento.

RITENUTO di dover archiviare il procedimento sanzionatorio in relazione ai rilievi n. 1 e n. 3 di cui al verbale di contestazione n. 1 del 9 gennaio 2018.

In ordine al primo rilievo riguardante la violazione prevista dall’art. 161 del Codice “Omessa o inidonea informativa all’interessato” in relazione all’art. 13 del Codice, si ravvisa l’irrilevanza - ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali - del rilascio di una informativa (contenente riferimenti all’attività di geolocalizzazione svolta dalla Società) ai dipendenti addetti all’accesso e alla gestione del sistema relativo alla localizzazione degli automezzi; ciò in quanto l’informativa preventiva deve essere fornita esclusivamente ai soggetti i cui dati vengono trattati, in qualità di interessati. Nel caso di specie è risultato che i dati dei dipendenti addetti all’accesso e alla gestione del sistema suddetto non fossero oggetto di trattamento in relazione all’attività di geolocalizzazione.

Quanto al terzo rilievo - riguardante la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice per non aver designato gli incaricati del trattamento e non aver impartito loro adeguate istruzioni, secondo quanto prescritto dagli agli artt. 30 e 33 del Codice, in riferimento al trattamento dei dati personali dei dipendenti addetti alla guida dei n. 14 automezzi aziendali - il legale della Società ha inviato al Garante, in allegato alla memoria difensiva, gli atti di designazione a “incaricato del trattamento” sottoscritti, per presa visione e accettazione, dai dipendenti della Società addetti al trattamento dei dati che indicano la posizione degli automezzi aziendali e dei relativi autisti. Di tali atti, la Società, inizialmente, aveva inviato alla Guardia di Finanza, a scioglimento delle riserve formulate nel corso dell’ispezione, i soli modelli di incarico privi della sottoscrizione degli incaricati del trattamento. Pertanto, alla luce della sussistenza degli atti di incarico riferiti ai dipendenti della Società addetti al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone o mezzi sopra menzionati, si accoglie la richiesta di archiviazione anche per il rilievo de quo.

RILEVATO che la Società in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione di cui all’art. 163 del Codice per il mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

VISTO l’art. 163 del Codice che punisce la violazione degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38, commi 1 e 2, del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice secondo cui “se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico la violazioni contestata, di cui all’art. 163 del Codice, si ritiene presentare i caratteri della minore gravità;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d’esercizio per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria in relazione all’art. 163, per la violazione degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38, commi 1 e 2, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila) ridotta dei due quinti, secondo quanto previsto dall’art. 164-bis, comma 1, del Codice per la ricorrenza del requisito della minore gravità, per un importo pari a euro 8.000,00 (ottomila);

RITENUTO di accogliere la richiesta della Società di rateizzazione dell’ammontare della sanzione sopra determinata in n. 25 (venticinque) rate mensili corrispondenti all’importo di euro 320 (trecentoventi) ciascuna;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

DISPONE

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio di cui al verbale del Nucleo speciale Privacy della Guardia di Finanza n. 1 del 9 gennaio 2018 relativamente alla contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 161 del Codice (“Omessa o inidonea informativa all’interessato”) in riferimento all’art. 13 del Codice (Rilievo n. 1), nonché alla contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice in riferimento alle misure indicate dagli artt. 30 e 33 del medesimo Codice (Rilievo n. 3) per le motivazioni sopra evidenziate;

ORDINA

a “Maganetti Spedizioni S.p.A.", C.F. 00050490143 e P.I. 11813000152, con sede legale in Milano, via Dante, n. 4, c.a.p. 20121, di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 25 (venticinque) rate mensili dell’importo di euro 320,00 (trecentoventi) ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 8.000,00 (ottomila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati avranno inizio entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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