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25/10/2018 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Partito Democratico - Abruzzo - 25 ottobre 2018 > Trattamenti di dati personali tramite l'invio di opuscolo a carattere propagandistico

Con provvedimento in data 25 ottobre 2018 (Registro dei provvedimenti
n. 474 del 25 ottobre 2018) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Partito Democratico – Abruzzo cod.fisc.: 90042750472, con sede in Pescara, via Lungaterno sud n. 76, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che con la nota 11672 del 18 aprile 2018 il Dipartimento libertà pubblica e sanità del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante) ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione, accertando che il Partito Democratico – Abruzzo cod.fisc.: 90042750472, con sede in Pescara, via Lungaterno sud n. 76, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha omesso di rendere un’idonea informativa al segnalante per i trattamenti di dati personali effettuati mediante l’invio con posta cartacea di “[…] un opuscolo a carattere propagandistico [...]”, non rientrando peraltro, il caso in argomento, nelle specifiche condizioni di esonero previste dal “Provvedimento in materia di trattamento di dati personali presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale”, adottato dal Garante in data 6 marzo 2014 (disponibile sul sito istituzionale del Garante www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 3013267), ai fini dell’esonero dall’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c) del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 19018/113534 del 22 giugno 2018 con cui è stata contestata al Partito Democratico – Abruzzo, la violazione prevista dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO che il Partito Democratico – Abruzzo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (artt. 4 comma 1, lett. a), b) e f) e 28 del Codice) ha omesso di rendere un’idonea informativa al segnalante per i trattamenti di dati personali effettuati mediante l’invio di “[…] un opuscolo a carattere propagandistico [...]”, non rientrando peraltro, il caso in argomento, nelle specifiche condizioni di esonero previste dal “Provvedimento in materia di trattamento di dati personali presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale”, adottato dal Garante in data 6 marzo 2014, ai fini dell’esonero dall’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. c. del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO, cosi come rilevato nel verbale di contestazione in argomento, che ricorrano le condizioni per applicare l’art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 161 del Codice in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Partito Democratico – Abruzzo cod.fisc.: 90042750472, con sede in Pescara, via Lungaterno sud n. 76, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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