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06/02/2018 Definizione di processo decisionale automatizzato
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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP251 rev.01

Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione
ai fini del regolamento 2016/679

adottate il 3 ottobre 2017

Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

... (omissis) ...

A. Profilazione ... (omissis) ...

B. Processo decisionale automatizzato. ... (omissis) ...

C. Approccio del regolamento a questi concetti

Esistono potenzialmente tre modalita' d’uso della profilazione:

i) profilazione generale;
ii) processo decisionale basato sulla profilazione;
iii) decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici o incide in modo analogo significativamente sull’interessato (articolo 22, paragrafo 1).

La differenza tra i punti ii) e iii) e' dimostrata piu' chiaramente dai due esempi che seguono, nei quali una persona chiede un prestito online:

  • un essere umano decide se accordare il prestito sulla base di un profilo prodotto con mezzi unicamente automatizzati - punto ii);
  • un algoritmo decide se il prestito viene accordato e la decisione viene trasmessa automaticamente alla persona, senza alcuna previa valutazione significativa da parte di un essere umano - punto iii).

Il titolare del trattamento puo' svolgere attivita' di profilazione e processi decisionali automatizzati purche' sia in grado di soddisfare tutti i principi e disponga di una base legittima per il trattamento. Garanzie supplementari e limitazioni si applicano nel caso di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafo 1.

Il capitolo III delle presenti linee guida spiega le disposizioni del regolamento per tutti i processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche e di profilazione. Cio' include i processi decisionali che non sono unicamente automatizzati.

Il capitolo IV delle presenti linee guida spiega le disposizioni specifiche che si applicano esclusivamente al processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. Esiste un divieto generale relativamente a questo tipo di trattamento al fine di riflettere i potenziali rischi per i diritti e le liberta' delle persone fisiche.

... (omissis) ...

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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