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01/01/2004 MASSIMARIO: Informativa - Investigatori privati

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Informativa - Oggetto - Investigatori privati

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Ove nel corso di un´operazione di investigazione privata si proceda alla raccolta di dati e informazioni direttamente dalla persona a cui i dati si riferiscono, sottoposta ad investigazione, è fatto obbligo all´investigatore, ai sensi del comma 1 dell´art. 10 della legge n. 675/1996 – oltre che, in caso di raccolta di dati sensibili, dell´autorizzazione generale del Garante n. 6/2000 –, di dare informativa all´interessato, previamente rispetto all´acquisizione delle informazioni, del trattamento in corso (fattispecie nella quale le informazioni sono state raccolte mediante ascolto, registrazione ed intercettazione, anche a distanza, dei colloqui dell´interessato).

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 17 [doc. web n. 1063652]

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 22 [doc. web n. 1064177]

  • Garante 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 27 [doc. web n. 1064225]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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