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29/11/2017 Trasparenza: Limitazioni dei diritti degli interessati

Trasparenza: Limitazioni dei diritti degli interessati

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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP260 rev.01

Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679

Adottate il 29 novembre 2017

Versione emendata adottata l’11 aprile 2018

IL GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, visti gli articoli 29 e 30 della stessa, visto il suo regolamento interno, HA ADOTTATO LE PRESENTI LINEE GUIDA:

Il Gruppo di lavoro e' stato istituito in virtu' dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE. E' l’organo consultivo indipendente dell’UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all’articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e Stato di diritto) della direzione generale Giustizia, Commissione europea, B-1049 Bruxelles, Belgio, ufficio MO-59 02/013.

... (omissis) ...

Limitazioni dei diritti degli interessati

68. L’articolo 23 prevede che gli Stati membri (o l’UE) legiferino su ulteriori limitazioni della portata dei diritti degli interessati relativi alla trasparenza e dei loro diritti sostanziali, nella misura in cui tali misure rispettino l’essenza dei diritti e delle liberta' fondamentali e siano necessarie e proporzionate per salvaguardare una o piu' delle dieci finalita' previste all’articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a j). Qualora tali misure nazionali limitino i diritti specifici degli interessati o gli obblighi generali di trasparenza che altrimenti si applicherebbero ai titolari del trattamento ai sensi del regolamento, questi ultimi dovrebbero essere in grado di dimostrare in che modo la norma nazionale si applichi loro. Come stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera h), la misura legislativa deve contenere una disposizione circa il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che cio' possa comprometterne la finalita'. Coerentemente, e in linea con il principio di correttezza, il titolare del trattamento dovrebbe informare l’interessato anche del fatto che si sta avvalendo (o si avvarra' nel caso in cui sia esercitato un particolare diritto dell’interessato) di una limitazione legislativa nazionale dell’esercizio dei diritti degli interessati o dell’obbligo di trasparenza, a meno che cio' possa compromettere la finalita' di tale limitazione. Per sua natura la trasparenza impone che i titolari del trattamento forniscano anticipatamente agli interessati informazioni adeguate relative ai diritti di cui godono e alle eventuali riserve al riguardo di cui il titolare possa avvalersi, in maniera tale che l’interessato non sia colto di sorpresa dalla dichiarata limitazione di uno specifico diritto nel momento in cui successivamente tenti di esercitarlo nei confronti del titolare. Per quanto concerne la pseudonimizzazione e la minimizzazione dei dati e nella misura in cui i titolari del trattamento intendano valersi dell’articolo 11 del regolamento, il Gruppo ha precedentemente confermato nel parere 3/ 2017 che tale articolo dovrebbe essere interpretato come un modo per far valere il vero principio della riduzione al minimo dei dati senza ostacolare l’esercizio dei diritti dell’interessato e che questo esercizio dev’essere reso possibile con l’ausilio delle ulteriori informazioni fornite dall’interessato.

69. L’articolo 85 impone agli Stati membri, per legge, di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla liberta' d’espressione e d’informazione. Cio' implica tra l’altro che, ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedano, qualora siano necessarie per conciliare i due diritti, esenzioni o deroghe appropriate rispetto a determinate disposizioni del regolamento (inclusi gli obblighi di trasparenza di cui agli articoli 12-14)

... (omissis) ...

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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