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06/02/2018 Buona prassi nel processo decisionale automatizzato: Diritto di ottenere informazioni

Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati e responsabile della protezione dei dati

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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP251 rev.01

Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

ALLEGATO 1 - Raccomandazioni sulle buone prassi

Le seguenti raccomandazioni sulle buone prassi aiuteranno il titolare del trattamento a soddisfare i requisiti stabiliti dalle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di profilazione e processo decisionale automatizzato52.

Articolo

5, paragrafo 1, lettera a); 12, 13, 14

Questione

Diritto di ottenere informazioni

Raccomandazione

Il titolare del trattamento dovrebbe consultare le linee guida del Gruppo di lavoro sulla trasparenza (WP 260) per i requisiti generali in materia di trasparenza.

Oltre ai requisiti generali, quando tratta dati in linea con l’articolo 22, il titolare del trattamento deve fornire informazioni significative sulla logica utilizzata. Anziché fornire una complessa spiegazione matematica su come funzionano gli algoritmi o l’apprendimento automatico, il titolare del trattamento dovrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di metodi chiari ed esaustivi per fornire informazioni all’interessato, ad esempio:

  • categorie di dati che sono state o saranno utilizzate nella profilazione o nel processo decisionale;
  • motivi per i quali tali categorie sono considerate pertinenti;
  • modalità di creazione del profilo utilizzato nel processo decisionale automatizzato, ivi comprese le statistiche utilizzate nell’analisi;
  • motivi per i quali tale profilo è pertinente per il processo decisionale automatizzato;
  • modalità di utilizzo del profilo ai fini di una decisione riguardante l’interessato.

Tali informazioni saranno di norma più pertinenti per l’interessato e contribuiranno alla trasparenza del trattamento. Il titolare del trattamento potrebbe prendere in considerazione tecniche di visualizzazione e interattive in maniera da favorire la trasparenza degli algoritmi

... (omissis) ...

___________

52 Il titolare del trattamento deve altresì assicurarsi di disporre di solide procedure destinate a garantire che può adempiere i suoi obblighi ai sensi degli articoli da 15 a 22 entro i termini previsti dal regolamento.

53 Information Commissioner’s Office –Big data, artificial intelligence, machine learning and data protection version 2.0 [Megadati, intelligenza artificiale, apprendimento automatico e protezione dei dati versione 2.0], 03/2017. Pagina 87, punto 194, marzo 2017.https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and-data-protection.pdf. Accesso effettuato il 24 aprile 2017.

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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