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28/02/2018 RACCOMANDAZIONE GARANTE: validita' del consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018

Validità del consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018

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Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche di seguito riportate:

  • Per i dati “sensibili” (si veda art. 9 regolamento) il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22). Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo “Articolo 29” (WP 251), qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione;
  • Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento;
  • Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.
  • Deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo);
  • Deve essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile” (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).

In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato (art. 7.2), per esempio all’interno di modulistica.

Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2). I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali (si vedano considerando 43, art. 9, altre disposizioni del Codice: artt. 18, 20).

Fonte: Autorità Garante - Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

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