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05/03/2020 Acquisizione di dati personali individuali da banche dati di altre Amministrazioni pubbliche

Parere al Consiglio di Stato sulle nuove modalità di ripartizione del fondo sanitario tra le regioni proposte dal Ministero della salute e basate sulla stratificazione della popolazione - 5 marzo 2020

Registro dei provvedimenti n. 43 del 5 marzo 2020

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2. Trattamenti di dati personali oggetto della richiesta di parere del Ministero della salute

La proposta del Ministero della salute si fonda su molteplici attività di trattamento che possono essere ricondotte schematicamente alle seguenti:

a) interconnessione dei flussi informativi NSIS;

b) acquisizione di dati personali individuali da banche dati di altre Amministrazioni pubbliche (Anagrafe tributaria presso l’Agenzia delle entrate, registro delle cause di morte presso l’Istat, anagrafi regionali dei codici di esenzione per patologia), ai fini di un confronto degli stessi con i dati presenti in NSIS;

c) “creazione di un database di livello individuale” di dati, quale base informativa per procedere alla c.d. “stratificazione” di tutti utenti del SSN volta a definire un “profilo sanitario individuale” legato alla presenza di patologie croniche e connesso a un profilo reddituale individuale legato allo “status sociale”.

Di seguito si riportano alcune considerazioni sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali, applicabile ai predetti trattamenti di categorie particolari di dati (art. 9 del Regolamento) oggetto della richiesta di parere del Ministero della salute.

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b) acquisizione di dati personali da banche dati di altre Amministrazioni pubbliche (Anagrafe tributaria, presso l’Agenzia delle entrate; Registro delle cause di morte, presso l’Istat; Anagrafi dei codici di esenzione per patologia, presso le Regioni), ai fini di un confronto degli stessi con i dati presenti in NSIS.

La comunicazione di dati personali tra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un compito di interesse pubblico deve essere effettuata nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, che prevede un regime differente nel caso in cui si intendano acquisire categorie particolari di dati.

Quando, come avviene nel caso di specie, i dati da comunicare rientrino nelle categorie particolari di dati disciplinati dall’art. 9 del Regolamento (es. dati sulla salute, cause di morte e anagrafi dei codici di esenzione per patologia) per individuare la base giuridica avente le caratteristiche di cui all’art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento, occorre fare riferimento a quanto disposto dall’art. 2-sexies del Codice, secondo cui il trattamento è ammesso solo qualora, oltre ad essere necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, sia previsto dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

Tali presupposti tuttavia non sussistono con riferimento all’ipotizzata acquisizione di dati personali individuali che il Ministero della salute intenderebbe effettuare dalle Amministrazioni indicate nella richiesta di parere (regioni, Istat, Agenzia delle entrate).

Con specifico riferimento all’acquisizione dei dati relativi alle cause di morte raccolti presso l’Istat, si evidenzia poi un’ulteriore criticità.

Il trattamento di dati personali, svolto per scopi statistici da parte di soggetti che partecipano al SISTAN, deve avvenire nel rispetto, non solo delle pertinenti disposizioni del Regolamento (artt. 5, par. 1, lett. c) e e) e 89) e del Codice (artt. 104 e ss.), ma anche delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A4 al Codice, nonché della specifica disciplina di settore di cui al d.lgs. n. 322/1989, recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica.

In tale quadro, occorre considerare il principio cardine della disciplina sul trattamento dei dati personali per scopi statistici in base al quale “i dati personali trattati a fini statistici (…) non possono essere utilizzati (…) per trattamenti di dati per scopi di altra natura” (art. 105 del Codice, cfr. anche con. 162 del Regolamento).

Più in generale, si ricorda però che, alle condizioni di cui al richiamato art. 2-sexies del Codice (cfr. comma 2, lett. cc)), sono ammessi i trattamenti di particolari categorie di dati, anche individuali, per fini statistici da parte dei soggetti che fanno parte o partecipano al SISTAN, ovvero quando i predetti trattamenti siano riportati nel Programma Statistico Nazionale(PSN), nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 6-bis del d.lgs. 322/1989 e all’art. 4-bis delle richiamate Regole deontologiche. In tale cornice, pertanto, il prospettato incrocio dei dati presenti nel NSIS con quelli disponibili nelle banche dati di altre Amministrazioni, potrebbe essere legittimante realizzato, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge o di regolamento. In altri termini, potrebbe essere inserita nel PSN, adottato sentito il Garante, un’apposita rilevazione finalizzata alla produzione degli indicatori statistici necessari a un’equa ripartizione delle quote del FSN, avendo cura di specificare in tale sede i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati.

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3. Conclusioni

Con riferimento alla richiesta di parere che il Consiglio di Stato rivolge a questa Autorità, in relazione all’istanza presentata allo stesso dal Ministero della salute relativa a alle “modalità di utilizzo dei criteri di riparto delle risorse relative al Fondo sanitario nazionale” (di seguito FSN) e, in particolare, alla “compatibilità con la normativa in materia di privacy dell’impiego, ai fini del riparto delle risorse relative al fondo sanitario nazionale, dei dati derivanti dai flussi informativi sanitari del NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della salute) e dai flussi informativi di altre Amministrazioni pubbliche”, per quanto sopra considerato, deve rilevarsi che il quadro normativo, allo stato vigente, non soddisfa i requisiti previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (si vedano, in particolare, artt. 5, 6, 9 e 89 del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).

In conclusione, alla luce delle normative di settore sopra richiamate, si rileva che, allo stato, per la finalità di ripartizione del FSN, non sussiste la base giuridica per interconnettere i flussi informativi sanitari del NSIS e per acquisire categorie particolari di dati da altre Amministrazioni pubbliche e, quindi, i predetti trattamenti non risultano compatibili con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

In aggiunta, si rileva che, come più compiutamente analizzato nei precedenti paragrafi, -allo stato- non è stata rinvenuta una base giuridica anche per la c.d. attività di “stratificazione” di tutti gli utenti del SSN, volta a definire un “profilo sanitario individuale” legato alla presenza di patologie croniche e connesso a un profilo reddituale individuale (“status sociale”).

Più nello specifico, si rileva che, con la proposta sottoposta al parere del Consiglio di Stato, il Ministero della salute intende procedere ad una ripartizione del FSN ancorata ai criteri di cui all’art. 1, comma 34 della legge n. 662/96, attraverso una modalità nuova, che prevede l’uso di dati personali individuali e la stratificazione degli utenti del SSN, che non risulta disciplinata dalla richiamata legge n. 662/96 e dal rinnovato sistema per la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le regioni nel settore sanitario previsto, a partire dal 2013, dal d.lgs. n. 68/2011, né da specifiche disposizioni normative, come, invece, richiesto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ciò stante, in un’ottica di collaborazione istituzionale, a parere dell’Autorità, il Ministero della salute, a quadro normativo vigente e nelle more della costituzione dei requisiti normativi necessari alla realizzazione dei trattamenti sopra descritti, potrebbe valutare di interconnettere i flussi del NSIS, secondo quanto definito dal d.m. 262/2016, senza ulteriori acquisizioni di dati dalle altre Amministrazioni pubbliche indicate nella richiesta di parere, per produrre- attraverso il proprio Ufficio di statistica- un risultato statistico da impiegarsi nella determinazione dei pesi, al fine di addivenire a una più equa ripartizione del FSN.

Il combinato disposto della normativa vigente in materia di fondi sanitari, in particolare, quanto previsto dall’art. 27, comma 1-bis del d.lgs. n. 68/2011, e del D.M. n. 262/2016, sulle procedure di interconnessione dei flussi informativi del NSIS, porta, infatti, a ritenere che l’Ufficio di statistica del Ministero possa interconnettere tali flussi, anche su base individuale (art. 4, comma 4, d.m. n. 262/2016), al fine di produrre risultati aggregati che possono essere usati dal Dicastero, anche nella determinazione dei pesi da attribuire agli elementi previsti dall’art. 1, comma 34 della l. n. 662/1996, nel rispetto del richiamato quadro normativo di settore.

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Fonte: Autorità Garante - Parere al Consiglio di Stato sulle nuove modalità di ripartizione del fondo sanitario tra le regioni proposte dal Ministero della salute e basate sulla stratificazione della popolazione - 5 marzo 2020 - Registro dei provvedimenti n. 43 del 5 marzo 2020

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