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13/02/2020 RACCOMANDAZIONE RPD: necessita' preventivo accordo con OOSS per installazione videosorveglianza presso sede e uffici
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Illiceità del trattamento derivante dall’inosservanza della disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori

Il Servizio DPO-RPD ricorda che è illecito il trattamento di dati personali dei lavoratori in relazione all’installazione, da parte dell’Amministrazione, presso la sede istituzionale e/o uffici decentrati, di un sistema di videosorveglianza senza il preventivo accordo con le OOSS. La conseguenza della violazione:

a) per quanto concerne eventuali controlli del Garante è costituita dalla:

  • inutilizzabilità dei dati trattati in violazione di legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice;
  • dalla prescrizione del Garante, impartita a i sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di espletare le procedure di garanzia previste dall'art. 4, comma 1 della l. n. 300/1970

b) per quanto concerne eventuali controlli da parte delI' Ispettorato del Lavoro è costituita dalla:

  • contestazione reato penale di cui agli artt. 4 e 38, comma primo, I. 20 maggio 1970 n. 300

Sul punto si ricorda che, in tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38, comma primo, I. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata dall'art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell'art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38, cit. (Sez. 3, n. 51897 del 08/09/2016, Bommino, Rv. 268399).

Va aggiunto che:

- integra il reato previsto dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300) l'installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori, la cui attivazione, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti in quanto il consenso in qualsiasi forma (scritta od orale) prestato dai lavoratori non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice. La norma penale in discorso, al pari di quelle che richiedono l'intervento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori per la disciplina degli assetti nei luoghi di lavoro, tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale, anche se non è esclusa una possibile interferenza tra la lesione delle posizioni giuridiche facenti capo, sia pure in prima battuta, alle rappresentanze sindacali e quelle facenti capo ai singoli lavoratori.

La condotta datoriale, che pretermette l'interlocuzione con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all'installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l'oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in quanto deputate a riscontrare, essendo titolari ex lege del relativo diritto, se gli impianti audiovisivi, dei quali il datore di lavoro intende avvalersi, abbiano o meno, da un lato, l'idoneità a ledere la dignità dei lavoratori per la loro potenzialità di controllo a distanza, e di verificare, dall'altro, l'effettiva rispondenza di detti impianti alle esigenze tecnico-produttive o di sicurezza in modo da disciplinarne, attraverso l'accordo collettivo, le modalità e le condizioni d'uso e così liberare l'imprenditore dall'impedimento alla loro installazione.

Peraltro, sia l'accordo che il provvedimento autorizzativo devono rispettare i principi e le regole stabiliti dall'interpretazione prevalente della normativa lavoristica in tema di controllo nonché dalla disciplina sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30giugno 2003, n. 196). A questo proposito, non è ultroneo segnalare l'orientamento, tuttora valido, espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'installazione in azienda, da parte del datore di lavoro, di impianti audiovisivi - che è assoggettata ai limiti previsti dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori anche se da essi derivi solo una mera potenzialità di controllo a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti, senza che peraltro rilevi il fatto che i dipendenti siano a conoscenza dell'esistenza di tali impianti - deve essere preceduta dall'accordo con le rappresentanze sindacali; con l'ulteriore conseguenza che è identificabile in tale fattispecie un comportamento antisindacale del datore di lavoro, reprimibile con la speciale tutela approntata dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (Sez. L, n. 9211 del 16/09/1997, Rv. 508047 - 01). - Cass. Pen.Sent. 08 maggio 2017, n. 22148.

Ciò premesso, lo scrivente Servizio DPO-RPD RACCOMANDA:

  • che l'amministrazione, qualora intenda installare sistemi di videosorveglianza proceda, rigorosamente, al preliminare accordo con le OOSS ovvero, in assenza di accordo, mediante autorizzazione preventiva della direzione provinciale del lavoro:
  • che l'amministrazione, qualora abbia l'impianto di videosorveglianza in azione, effettui un controllo, altrettanto rigoroso, in ordine alla conformità della gestione dell'impianto alle prescrizioni normative, impartendo apposite istruzioni ai soggetti addetti all'utilizzo dell'impianto.

Al fine di fornire un supporto per l'adempimento, si rende noto che il Servizio DPO-RPD ha predisposto il:

- MODELLO DI ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 LEGGE 300/1970 PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il modello è accessibile in Banca dati, sezione di I livello MODULISTICA - FORMULARI - PROCEDURE, sezione di II livello MODULISTICA.

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