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31/12/2016 La documentazione anagrafica e la materia elettorale
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Garante - Relazione 2016

In merito ad alcuni quesiti riguardanti le modalita' di consultazione dei registri di stato civile per fini di ricerca storica, genealogica e di studio, e' stato ribadito che la comunicazione di dati personali, da parte dei soggetti pubblici a privati, e' ammessa unicamente quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, e art. 11, comma 1, lett. d), del Codice), fatta salva la disciplina in materia di archivi pubblici storici (artt. 101-103, del Codice; codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, All. A2, del Codice). Inoltre, con riferimento al peculiare regime di consultabilita' degli atti e dei registri di stato civile (art. 450 c.c., artt. 106 e 107, d.P.R. n. 396/2000 e art. 177, del Codice), il Garante ha ritenuto condivisibili le indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dell’interno − competente per materia – sull’accesso e la consultazione di tali atti da parte di soggetti privati che intendono effettuare ricerche di carattere storico, scientifico o statistico (cfr. Ministero dell’interno, massimario per l’ufficiale dello stato civile, 2012, par. 3.1.2) (nota 22 novembre 2016).

La Corte d’Appello di Firenze ha formulato un quesito in tema di pubblicita' delle dichiarazioni e dei rendiconti depositati dai candidati presso il Collegio regionale di garanzia elettorale (Corege) in relazione a due istanze pervenute, la prima da un’universita', volta a consultare gli atti per una ricerca sulle varie forme di finanziamento nelle competizioni politiche e amministrative, e la seconda da un candidato (risultato non eletto) ad una competizione amministrativa, che ha chiesto di visionare gli atti, depositati presso il Corege, del competitore di un diverso schieramento e risultato eletto. Al riguardo, l’art. 14, l. 10 dicembre 1993, n. 515, prevede che il Corege “riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all’art. 7 e ne verifica la regolarita'.

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio”. Tale documentazione riguarda: “la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale” con “allegate le copie delle dichiarazioni (...) relative agli eventuali contributi ricevuti” (art. 2, comma 1, n. 3, della legge 5 luglio 1992, n. 441); − “un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute” nel quale sono “analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa (...) i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche” superiori a un determinato importo. Pertanto, richiamato il quadro normativo previsto per le comunicazioni di dati personali a soggetti privati − “anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” – l’Ufficio ha rappresentato che l’amministrazione interessata e' tenuta semplicemente ad applicare, in modo corretto, la norma che rende ammissibile tale operazione (per es., con riferimento ai presupposti, ai limiti, soggettivi o temporali, alle finalita' ed alle modalita' previste per l’accesso) nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza e, relativamente ai dati sensibili, del principio di indispensabilita' (artt. 19, comma 3, 11, 20, 22, comma 3, e 65, del Codice).

Fuori dai casi specifici previsti dalla normativa citata, ove ne ricorrano i presupposti, potrebbero trovare applicazione le norme generali in materia di accesso ai documenti amministrativi e di accesso civico (artt. 22 e ss. l. n. 241/1990; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; artt. 59 e 60 del Codice; art. 5, d.lgs. n. 33/2013), con i limiti e le esclusioni previste dalle specifiche disposizioni (art. 24, l. n. 241/1990; art. 5-bis, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 33/2013).

Infine, con riferimento all’istanza formulata dall’universita', e' stato ricordato che per finalita' di ricerca statistica e scientifica trovano applicazione le specifiche disposizioni previste dagli artt. 104 e ss., del Codice ed All. A. 4, codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (doc. web n. 1556635) (nota 11 ottobre 2016).

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ha richiesto un parere in merito alla possibilita' di consentire la comunicazione di alcune informazioni contenute in documenti detenuti in base alle proprie prerogative istituzionali, ed in particolare l’esatto indirizzo della sede di un partito, il nome, cognome residenza e codice fiscale del legale rappresentante ai fini della tutela di pretese creditorie riconosciute con decreto ingiuntivo.

La Commissione ha precisato che il partito del quale venivano richieste le informazioni non risultava iscritto nel registro nazionale introdotto dall’art. 4, d.l. n. 149/2013, convertito con l. n. 13/2014, e che, nella fattispecie, pertanto, non trovavano applicazione le prescrizioni che impongono la pubblicita' dell’assetto organizzativo (statuto), comprensive dell’indirizzo e della sede legale, nonche' dell’organo o del soggetto munito della rappresentanza legale. Al riguardo, e' stato preliminarmente ricordato che, con riferimento a dati e informazioni concernenti persone giuridiche, enti o associazioni, non e' applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 40, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011).

In merito ai dati delle persone fisiche, come i rappresentanti legali, sono state richiamate le norme che disciplinano la comunicazione di dati personali, comuni e sensibili, da parte dei soggetti pubblici (artt. 19, comma 3, e 20, del Codice), evidenziando che il Codice non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 59 e 60, del Codice; artt. 22 e ss., l. n. 241/1990; d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184) (nota 9 agosto 2016).

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