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01/01/2004 MASSIMARIO: Titolare, responsabile, incaricato - Casi particolari: ministeri

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Titolare, responsabile, incaricato - Casi particolari - Ministeri

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Il riferimento alla "persona fisica", che compare nella definizione del "titolare" contenuta nell'art. 1 legge n. 675/1996, alla luce del tenore letterale della disposizione, non riguarda coloro che amministrano o rappresentano la persona giuridica o la pubblica amministrazione, bensì gli individui che effettuano un trattamento di dati a titolo personale (es.: un libero professionista) e che assumono individualmente la piena responsabilità di un'attività che va distinta nettamente da quella che singole persone fisiche possono coordinare nell'ambito e nell'interesse di una persona giuridica. In quest'ultimo caso, titolare deve essere quindi considerata l'entità nel suo complesso (es.: la società, il ministero, ecc.), quale soggetto cui competono le scelte di fondo in ordine alla raccolta ed alla utilizzazione dei dati, e non taluna delle persone fisiche che operano nella relativa struttura e che concorrono ad esprimerne la volontà; tali soggetti possono semmai, ricorrendone le condizioni, assumere la qualifica di "responsabile" (art. 8 della legge n. 675/1996). Ciò, peraltro, non esclude che possano essere considerate "titolari" - o contitolari - dei trattamenti complesse unità organizzative (quali direzioni generali o aree), interne alla complessiva struttura, ove queste esercitino un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità dei trattamenti effettuati nel proprio ambito.

  • Garante 9 dicembre 1997, in Bollettino n. 2, pag. 46 [doc. web n. 39785]


Particolari articolazioni centrali o periferiche di un Ministero possono essere considerate come distinti ed autonomi titolari del trattamento, diversi dal Ministero come complessiva entità, soltanto nel caso in cui esse esercitino un potere realmente autonomo su particolari sfere di trattamenti, non condizionato dalle complessive scelte che interessano l'amministrazione nel suo complesso pur nella specificità dei compiti rimessi ad ogni amministrazione.

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 36 [doc. web n. 41794]


Qualora il trattamento dei dati personali sia effettuato nell´ambito di un Ministero, è l'entità nel suo complesso che assume la veste di "titolare" ex art. 1, comma 2, lett. d) della legge n. 675/1996, e non taluna delle persone fisiche che operano nella struttura e che sono legittimate ad esprimere la volontà dell'ente.

  • Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 36 [doc. web n. 41794]


Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, da un assistente della Polizia di Stato, volto ad ottenere la cancellazione delle informazioni relative al suo stato di salute contenute in una nota inviata dalla Direzione centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno a due uffici del medesimo Dipartimento estranei alla vicenda oggetto della comunicazione, ove la Direzione centrale – quale responsabile del trattamento designata dal titolare, da individuarsi nel Ministero dell´interno – dia riscontro alla richiesta, comunicando di avere disposto il ritiro e la distruzione della nota.

  • Garante 14 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 40 [doc. web n. 1063684]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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