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10/04/2020 PRESCRIZIONE RPD: Determine liquidazione spese legali- obbligo di minimizzazione dei dati

PRESCRIZIONE RPD: Determine liquidazione spese legali- obbligo di minimizzazione dei dati

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Sul sito web istituzionale dell'amministrazione, nella sezione dedicata all’Albo pretorio, è ILLECITO rendere visibili e liberamente scaricabili:

  • Determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto la liquidazione delle spese legali per procedimento giudiziario in cui è stata partel'amministrazione contenenti, direttamente e o indirettamente, anche dati e informazioni personali relativi allo stato di salute dell'interessato (cioè del privato parte del giudizio) quali sono le infermità per cause di servizio, il diritto all’equo indennizzo per una determianta patologia.

Il Servizio protezione dati -DPO, evidenzia al riguardo che, come ripetutamente affermato anche dalla Autorità Garante ( da ultimo con il provvedimento n. 3 del 15 gennaio 2020), il trattamento dei dati personali deve avvenire:

- sempre nel rispetto dei principi indicati nell’art. 5 del RGPD, fra cui quelli di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (par. 1, lett. c).

- nei casi in cui vengono in considerazione dati relativi allo stato di salute, nel rispetto del divieto assoluto di diffusione dei dati medesimi (art. 2-septies, comma 8, del Codice, cfr. anche art. 9, parr. 1, 2 e 4, del RGPD), ossia di «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» (art. 4, par. 1, n. 15; considerando n. 35, del RGPD).

Il Servizio protezione dati-DPO evidenzia che l'Autorità Garante, in caso di verifica e acquisizione di dati e di informazioni, sia d'ufficio sia a seguito di segnalazione, nei casi in cui venga violato il divieto assoluto di diffusione dei dati inerenti alla salute, procede alla all'accertamento della illiceità del trattamento e alla conseguente irrogazione della sanzione collegata all'illecito amministrativo.

Benché la sanzione venga io irrogata a carico dell'ente, occorre tenere presente che la stessa non può rimanere accollata all'amministrazione, la quale deve inviare la notizia di danno erariale alla Procura della Corte dei conti competente territorialmente perL'avvio del procedimento di responsabilità a carico del dirigente responsabile di posizione organizzativa che, con il proprio comportamento a cagionato o concorso a cagionare l'illecito amministrativo.

Ciò premesso, il Servizio di protezione dei dati personali

PRESCRIVE

l'adozione di misure organizzative, procedurali e di natura informatica, relativamente alla gestione dei flussi informativi verso l'albo pretorio online, adeguate al fine di prevenire e di evitare la pubblicazione di determine dirigenziali aventi ad oggetto la liquidazione delle spese legali che, in violazione del divieto assoluto di diffusione, contengono anche indirettemante, dati inerenti alla salute.

Fonte:

Banca dati