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30/04/2019 Trattamenti da parte di Forze di polizia - Sistema di "videosorveglianza in mobilita'" in dotazione alla Polizia penitenziaria

Sistema di “videosorveglianza in mobilità” in dotazione alla Polizia penitenziaria

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Il Garante ha effettuato una verifica preliminare su un sistema di “videosorveglianza in mobilità” da porre in dotazione al personale della Polizia penitenziaria. Il sistema è composto dai sottosistemi “Scout” (dispositivo veicolare) ed “Explor” (dispositivo personale). L’apparato “Scout” permette all’operatore di effettuare la videoripresa attraverso telecamere montate sul mezzo e di trasmettere i filmati, in tempo reale, alla centrale operativa competente per lo svolgimento del servizio. Il dispositivo è dotato di telecamera frontale, per la videoripresa delle immagini, nonché di una batteria integrata, ed è inoltre concepito per l’utilizzo portatile da parte dell’operatore. L’apparato “Explor”, invece, è un dispositivo mobile in dotazione all’operatore di polizia penitenziaria, utilizzato come equipaggiamento personale, al fine di fornire allo stesso uno strumento di videoripresa funzionale alla documentazione delle attività svolte in occasione di particolari circostanze operative. I sistemi non sono dotati di software per il riconoscimento facciale.

L’utilizzo del sistema di videosorveglianza dinamica è previsto, principalmente, nel corso di attività di traduzione di detenuti e piantonamenti o all’interno delle sezioni detentive degli istituti penitenziari.

Il Garante ha rilevato che l’acquisizione delle immagini relative allo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia penitenziaria nei contesti indicati appare rivolta alla tutela dell’ordine e sicurezza interna degli Istituti penitenziari, alla sicurezza delle traduzioni e alla prevenzione o repressione di reati in atto o consumati. In particolare, i contesti e luoghi di utilizzo in cui è limitato l’impiego del sistema appaiono senz’altro caratterizzati da situazioni che espongono gli operatori della polizia penitenziaria ed i terzi coinvolti a potenziali pericoli per l’incolumità e la sicurezza. Pertanto, l’acquisizione e la registrazione di videoriprese nei casi individuati nel disciplinare appare, in termini generali, legittima e rispettosa dei principi di necessità e proporzionalità.

Il Garante, tuttavia, ha prescritto di limitare l’impiego dei sistemi di videosorveglianza a situazioni di effettiva necessità, per prevenire un pericolo o per altra concreta ed individuata esigenza che non possa essere altrimenti soddisfatta, prevedibile o sopraggiunta nel corso dello svolgimento delle attività istituzionali. Ciò, in particolare, vale per le perquisizioni, per le quali si richiede una maggiore precisione nel distinguere le esigenze ordinarie da quelle straordinarie. Si è segnalata altresì l’esigenza di specificare meglio la previsione relativa alla possibilità di effettuare controlli di persone o veicoli che, per quanto riguarda quelli non aventi finalità investigativa, non deve consentire riprese di situazioni che non presentino concreta necessità di acquisire immagini.

In caso di utilizzo del sistema “Explor” all’interno delle aule di tribunale, l’autorizzazione dovrà essere richiesta al giudice monocratico o al presidente del collegio. L’informativa ai terzi in ordine alla registrazione nei predetti luoghi per motivi di sicurezza dovrebbe essere resa o dalla medesima autorità giudiziaria, o dalla polizia penitenziaria su delega espressa del giudice.

La conservazione delle immagini che non diano evidenza di eventi rilevanti è limitata ad un periodo di sette giorni, necessario a verificarne il contenuto. In ordine alla prevista conservazione per 120 giorni delle “immagini relative a fatti non costituenti reato, ma rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica degli Istituti o delle camere di sicurezza site presso tribunali e ospedali”, è parso opportuno che siano precisate le condizioni al ricorrere delle quali è ammessa la conservazione delle immagini per tale periodo prolungato.

Subordinatamente al recepimento delle osservazioni sopra riportate, il Garante non ha ravvisato elementi ostativi all’impiego dei sistemi di videosorveglianza in mobilità Scout ed Explor da parte del personale della Polizia penitenziaria (provv. 5 aprile 2018, n. 196, doc. web n. 8577214).

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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