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01/04/2004 MASSIMARIO: Banche dati centralizzate

PRESUPPOSTI E MODALITA´ DEL TRATTAMENTO - Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi - Banche dati centralizzate

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La creazione di una banca dati centralizzata che interessa la generalità dei cittadini, quale quella concernente l´istituzione dell´anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all´art. 20, comma 4 della legge n. 413/1991, presuppone un´attenta regolamentazione che deve andare oltre l´assetto della sicurezza e dell´integrità dei dati e che deve riguardare le finalità perseguite, i flussi di dati, l´utilizzazione ulteriore delle informazioni e l´individuazione di compiti e responsabilità.

  • Garante 17 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 22 [doc. web n. 40561]


La creazione di una banca dati centralizzata attuativa della disciplina del collocamento ordinario istituito dalla legge n. 59/1997, che interessa la generalità delle persone aventi l´età stabilita per essere ammesse al lavoro e che sono in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate, nonché occupate in cerca di altra attività, presuppone un´attenta regolamentazione che vada oltre l´assetto della sicurezza e dell´integrità dei dati e che deve riguardare le finalità perseguite, l´individuazione di compiti e responsabilità, i vari flussi di dati e la loro utilizzazione ulteriore.

  • Garante 30 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 27 [doc. web n. 39640]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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