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19/12/2018 Trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - Trattamento di particolari categorie di dati di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento, da parte di soggetti privati

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Provvedimento n. 514 del 19 dicembre 2018

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Allegato 1

Capo I - Ambito di applicazione e principi generali

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Art. 5. Trattamento di particolari categorie di dati di cui all’art. 9, par. 1, del Regolamento, da parte di soggetti privati

1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente particolari categorie di dati per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall´art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento delle particolari categorie di dati non possono essere raggiunti senza l´identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l´interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento di dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento sia compreso nel programma statistico nazionale.

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta delle particolari categorie di dati sia effettuata con particolari modalità, quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione delle informazioni rese all´interessato e dell´acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

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Fonte: Autorità Garante

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