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30/04/2019 Trattamenti per fini di cura: comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici per l'infezione da HIV ai familiari del malato

Il trattamento di dati personali in relazione all’accertamento dell’infezione da Hiv

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Con specifico riferimento alle misure a tutela della dignità e della riservatezza dei malati di Hiv in occasione dell’erogazione di prestazioni sanitarie, l’Ufficio è intervenuto fornendo specifiche indicazioni in merito alla possibilità da parte degli esercenti le professioni sanitarie di comunicare lo stato di sieropositività di una paziente, alle persone più vicine alla stessa, con particolare riguardo al partner, anche in assenza di consenso dell’interessata; ciò in quanto la stessa paziente si era rifiutata di comunicare al partner la propria condizione esponendolo al rischio di contagio.

La questione prospettata è apparsa meritevole di considerazione, attesa l’estrema delicatezza degli interessi coinvolti, ed è stata affrontata sottolineando da un canto che il decreto legislativo n. 196/2003 prevedeva in capo agli organismi sanitari e agli esercenti le professioni sanitarie l’obbligo di operare con il consenso dell’interessato, potendone tuttavia prescindere, sulla base dell’autorizzazione del Garante, qualora si fosse dovuto tutelare la salute o l’incolumità fisica di un terzo e l’interessato si fosse rifiutato o fosse impossibilitato a prestare il consenso (v.autorizzazione generale n. 2 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato disalute e la vita sessuale); dall’altro, evidenziando che il richiamato decreto legislativo non conteneva deroghe alle disposizioni di legge che stabiliscono “divieti o limiti più restrittivi” in materia di trattamento di taluni dati personali.

Tale deve considerarsi anche la legge 5 giugno 1990, n. 135, in tema di Aids e Hiv, nella quale figura, in particolare, l’obbligo di comunicare i risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per l’infezione da Hiv alla sola persona cui tali esami si riferiscono (art. 5, comma 4).

Pertanto, è stato ritenuto che, ai fini della comunicazione ai familiari dello stato di sieropositività del paziente, vada ricercato il consenso della persona interessata in tutti i modi possibili. In proposito, è stata valutata l’opportunità che il medico provvedesse a sensibilizzare la persona sieropositiva circa il grave rischio per la vita del partner ingenerato da un suo comportamento omissivo, cercando di persuaderla a comunicare a questi la propria sieropositività oppure a manifestare il proprio consenso alla rivelazione da parte dello stessomedico (cfr. al riguardo le Linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del dicembre 2016 sul test di autodiagnosi Hiv e la notifica volontaria al partner, reperibili in http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv-self-testing-guidelines/en/; la Raccomandazione del Consiglio d’Europa No. R (89) 14 nel settore della sanità enel contesto sociale, reperibile in https://rm.coe.int/09000016804caf46; le faq del Ministero della salute su Hiv e Aids). Ciò anche alla luce delle possibili responsabilità penali del soggetto che, consapevole del proprio stato patologico, ometta di informare il partner (cfr. artt. 582-583 c.p., nonché Cass. pen. n. 30425/2001).

Sempre sotto il profilo penale, possono essere tenute parimenti in considerazione le riflessioni in ambito giuridico e scientifico circa i presupposti per l’eventuale applicazione dell’esimente dello stato di necessità (art. 54 c.p.) o della “giustacausa” – richiamata anche dalle norme di deontologia medica – che legittimerebbe la rivelazione di informazioni eventualmente coperte da segreto professionale (art.622 c.p., nonché codice di deontologia medica 2014, artt. 10, 12 e 34) nel caso in cui la sieropositività sia resa nota dal medico senza il consenso dell’interessato a un suo familiare, allorché vi sia l’urgenza di salvaguardare l’integrità psico-fisica del familiare medesimo, laddove sia in grave (e altrimenti non evitabile) pericolo la salute o la vita di questi (nota 9 marzo 2018).

Fonte: Autorità Garante - Relazione 2018

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