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30/06/2003 ILLECITI PENALI - Falsita' nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante

Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

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Il testo dell'articolo è coordinato con le le novelle introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 ed è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale. Il testo ufficiale è accessibile nel sito https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218

Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, e' punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona un'interruzione o turba la regolarita' di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.

Fonte: D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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