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06/02/2018 Base giuridica: interesse legittimo

Base giuridica: interesse legittimo

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Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

ALLEGATO 3 - Approfondimenti - Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva95/46/CE

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

844/14/IT

WP217

III.2. Articolo 7, lettere da a) a e)

La presente sezione III.2 fornisce una breve panoramica di ciascuno dei fondamenti giuridici di cui all’articolo 7, lettere da a) a e), della direttiva, prima che, nella sezione III.3, il parere si concentri sull’articolo 7, lettera f). L’analisi evidenzierà inoltre alcune delle interfacce più comuni tra tali fondamenti giuridici, quali, ad esempio, “l’esecuzione di un contratto”, “l’adempimento di un obbligo legale” e “il perseguimento dell’interesse legittimo”, a seconda del contesto particolare e delle circostanze del caso.

III.3. Articolo 7, lettera f): interesse legittimo

L’articolo 7, lettera f)47,prevede l’esecuzione di un test comparativo: l’interesse legittimo del responsabile del trattamento (oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i dati) deve essere valutato rispetto agli interessi o ai diritti ealle libertà fondamentali dell’interessato. L’esito del test comparativo permette di stabilire in ampia misura se l’articolo 7, lettera f), può essere invocato come fondamento giuridico per il trattamento.Già a questo punto è opportuno segnalare chenon si tratta diun semplice test comparativo consistente soltantonel confrontare tra loro due “pesi” facilmente quantificabili e comparabili. Invece, come sarà illustrato più dettagliatamente di seguito, per eseguire il test comparativo potrebbe essere necessario svolgere una complessa valutazionetenendo conto di una serie di fattori.Al fine di strutturare e semplificare la valutazione, abbiamo suddiviso il processo in più fasi in modo da garantire l’efficace svolgimento del test comparativo.La sezione III.3.1 esamina innanzitutto uno dei due elementi da valutare ai fini del test comparativo: in che cosa consiste “l’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicatii dati”. La sezioneIII.3.2, invece, esamina l’altro elemento, ovvero in che cosa consistono “l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che devono essere tutelatiai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1”.Le sezioni III.3.3eIII.3.4forniscono orientamenti sulle modalità di svolgimento del test comparativo.La sezioneIII.3.3fornisce un’introduzione generale avvalendosi di tre scenari differenti. Successivamente a tale introduzione, la sezioneIII.3.4delinea le considerazioni più importanti di cui occorre tenere conto durante lo svolgimento del test comparativo, comprese le garanzie e le misure fornite dal responsabile del trattamento.Le sezioni III.3.5 e III.3.6 esamineranno infine anche alcuni meccanismi particolari, qualiil principio di responsabilità, la trasparenza e il diritto di opposizione, che possono contribuire ad assicurare, e a rafforzare ulteriormente, il giusto equilibrio tra i vari interessi che potrebbero essere in gioco.

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47 Per il testo integrale dell’articolo 7, lettera f), cfr. pagina 5

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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