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06/02/2018 Base giuridica: consenso

Base giuridica: consenso

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Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679 adottate il 3 ottobre 2017 Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

ALLEGATO 3 - Approfondimenti - Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo del responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 7 della direttiva95/46/CE

GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

844/14/IT

WP217

III.2. Articolo 7, lettere da a) a e)

La presente sezione III.2 fornisce una breve panoramica di ciascuno dei fondamenti giuridici di cui all’articolo 7, lettere da a) a e), della direttiva, prima che, nella sezione III.3, il parere si concentri sull’articolo 7, lettera f). L’analisi evidenzierà inoltre alcune delle interfacce più comuni tra tali fondamenti giuridici, quali, ad esempio, “l’esecuzione di un contratto”, “l’adempimento di un obbligo legale” e “il perseguimento dell’interesse legittimo”, a seconda del contesto particolare e delle circostanze del caso.

III.2.1. Consenso

Il consenso come fondamento giuridico è stato analizzato nel parere 15/2011 del Gruppo di lavoro sulla definizione di consenso. Le conclusioni principali del parere sono che il consenso è uno dei vari motivi che legittimano il trattamento dei dati personali, anziché il fondamento giuridico principale. Svolge un ruolo importante, ma non esclude la possibilità che, a seconda del contesto, possano essere invocati altri fondamenti giuridici forse più appropriati, dalla prospettiva sia del responsabile del trattamento sia dell’interessato. Se usato correttamente, il consenso rappresenta uno strumento che offre all’interessato una forma di controllo sul trattamento dei dati che lo riguardano. Se utilizzato in maniera errata, il controllo dell’interessato sul trattamento dei dati che lo riguardano è soltanto illusorio e il consenso costituisce un fondamento inadeguato per legittimare il trattamento. Fra le sue raccomandazioni, il Gruppo di lavoro ha insistito sulla necessità di chiarire il significato di “consenso inequivocabile”: “I chiarimenti introdotti dovrebbero avere lo scopo di spiegare che il consenso manifestato in maniera inequivocabile prevede l’uso di meccanismi che non lascino dubbi circa l’intenzione dell’interessato di manifestare il proprio assenso. Al tempo stesso occorrerebbe precisare che l’uso di soluzioni di default che l’interessato dovrebbe modificare per poter negare il trattamento (consenso fondato sul silenzio) di per sé non costituisce un consenso inequivocabile. Ciò vale in particolare per l’ambiente on-line.” 34 Ha inoltre raccomandato di obbligare i responsabili del trattamento dei dati a mettere a punto meccanismi per dimostrare di aver effettivamente ottenuto il consenso (nell’ambito di un obbligo generale di rendiconto) e ha chiesto al legislatore di aggiungere una prescrizione esplicita relativa alla qualità e all’accessibilità delle informazioni che costituiscono il fondamento per il consenso.

______________

33 Va da sé che, anche nel caso dell’applicazione dell’articolo 8, deve essere garantito il rispetto delle altre disposizioni della direttiva, tra cui l’articolo 6

34 Cfr. pagina 42 del parere 15/2011 del Gruppo di lavoro sulla definizione di consenso.

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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