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29/11/2018 Attivita' giornalistica - Principi generali

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

Provvedimento del 29 novembre 2018

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Allegato 1

A.1. Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell´attività giornalistica

Art. 1. Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all´informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell´art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l´esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell´ambito dell´attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dal considerando 153 e dall’art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”) e dal d.lgs. 30 giugno, 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

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Fonte: Autorità Garante

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