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21/01/2016 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Adria - 21 gennaio 2016 > Comunicazione di dati personali relativi a terzi

Con provvedimento in data 21 gennaio 2016 (Registro dei provvedimenti n. 15 del 21 gennaio 2016) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Comune di Adria, Cod. fisc.: 81002900298, con sede in Adria (Ro), Corso Vittorio Emanuele II n. 49, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1 del Codice, indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con provvedimento n. 408 del 13 dicembre 2012, ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione circa la comunicazione, effettuata dal Comune di Adria, Cod. fisc.: 81002900298, con sede in Adria (Ro), Corso Vittorio Emanuele II n. 49, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di dati personali relativi a terzi mediante l´invio, al segnalante, delle risultanze fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nel procedimento amministrativo sanzionatorio per violazioni al Codice della strada, in violazione dell´art. 19, comma 3 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 6450/82647 del 13 marzo 2013 con cui è stata contestata al Comune di Adria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 8 aprile 2013 inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Adria, sotto il profilo della legittimità, dopo aver osservato come il verbale di contestazione attribuisca la condotta illecita al Comune di Follo invece che al Comune di Adria, ha rilevato come la contestazione in parola rechi "(…) delle indicazioni errate relativamente al numero di protocollo identificativo del foglio con cui il Dipartimento libertà pubblica e sanità ha trasmesso il fascicolo relativo all´istruttoria svolta, protocollo n. 32249/82647, che non corrisponde a nessun atto del procedimento istruttorio portato a conoscenza dello scrivente (…)". Ha rilevato, altresì, "(…) l´indicazione alquanto generica, dell´organo cui è possibile presentare scritti difensivi, che viene denominato semplicemente "Autorità" (…)". Nel merito, ha evidenziato come "(…) il trasgressore al Codice della Strada (segnalante), ha artificiosamente elaborato e ingrandito le immagini acquisite, ponendo in essere un trattamento illecito di dati personali riguardanti soggetti terzi non coinvolti nell´accertamento amministrativo di violazione al Codice della Strada (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Pur prendendo atto di quanto evidenziato circa il fatto che il verbale di contestazione attribuisca la condotta illecita al Comune di Follo, si rileva la pretestuosità dell´argomentazione prodotta, atteso che il medesimo verbale, nell´intestazione, nel primo considerato e nel dispositivo, individua puntualmente il Comune di Adria quale trasgressore, senza che la menzione del Comune di Follo (che appare solamente nel "ritenuto" con il quale si ravvisa l´applicabilità dell´art. 164-bis, comma 1 del Codice) possa generare alcun dubbio sulla attribuibilità dell´illecito in argomento. Risulta quindi evidente come quello del caso che ci occupa sia un mero errore materiale che non sostanzia alcun vizio di nullità o annullabilità della contestazione. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto, la contestazione non contiene alcuna indicazione errata "(…) relativamente al numero di protocollo identificativo del foglio con cui il Dipartimento libertà pubblica e sanità ha trasmesso il fascicolo relativo all´istruttoria svolta, protocollo n. 32249/82647 (…)", atteso che il citato numero di protocollo si riferisce, come puntualmente indicato nella contestazione, alla nota interna (non indirizzata al trasgressore) con la quale il Dipartimento libertà pubbliche e sanità ha trasmesso (al Dipartimento attività ispettive, sanzioni e registro dei trattamenti) il fascicolo relativo all´istruttoria svolta ai fini delle valutazioni in ordine alla sussistenza della violazione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2-bis. Diversamente, il Comune è stato reso edotto dell´esito dell´istruttoria in parola mediante l´invio del provvedimento del Garante n. 408 del 13 dicembre 2012, che non risulta essere stato impugnato, con il quale la condotta illecita contestata è stata accertata. Circa la lamentata "(…) l´indicazione alquanto generica, dell´organo cui è possibile presentare scritti difensivi (…)", si evidenzia come il trasgressore, oltre a non tenere conto di quanto indicato nella parte RAPPORTO delle AVVERTENZE (parte integrante della contestazione) ove è esplicitato che "(…) il Garante adotterà i provvedimenti di cui all´art. 18 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 164 bis, comma 4, 165 e 166 del d.lgs. n. 196/2003", risulta aver esercitato pienamente il diritto di difesa inviando all´Autorità competente la memoria difensiva in parola. Risulta, poi, inconferente quanto argomentato nel merito, atteso che le condotte del segnalante, oltre ad essere state già valutate dall´Ufficio del Garante nell´ambito del procedimento amministrativo della segnalazione conclusosi con il provvedimento n. 408 del 13 dicembre 2012, non sostanziano alcuna causa di esclusione della responsabilità di cui all´art. 4 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Adria ha effettuato una comunicazione di dati personali relativi a terzi mediante l´invio, al segnalante, delle risultanze fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nel procedimento amministrativo sanzionatorio per violazioni al Codice della strada, in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, così come rilevato nel verbale di contestazione, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice per l´illecito contestato;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Adria, Cod. fisc.: 81002900298, con sede in Adria (Ro), Corso Vittorio Emanuele II n. 49, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis in combinato disposto con l´art. 164 bis, comma 1 del Codice, indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo Comune di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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