EntiOnLine
Categorie
indietro
08/01/2015 Ordinanza ingiunzione nei confronti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - 8 gennaio 2015 > Trattamento di dati personali con comunicazione di dati idonei allo stato di salute

Con provvedimento in data 8 gennaio 2015 (Registro dei provvedimenti n. 8 dell´8 gennaio 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti dell' Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) Direzione Provinciale Area Metropolitana di Milano, con sede in Milano, piazza Missori n. 8-10, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

Continua a leggere

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione la segnalante lamentava di aver ricevuto una raccomandata dall´Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) Direzione Provinciale Area Metropolitana di Milano, con sede in Milano, piazza Missori n. 8-10 riguardante la "comunicazione esito visita" per riconoscimento invalidità, con allegato il "verbale" relativo, però, ad un altro soggetto, con cognome e data di nascita uguali, ma nome e domicilio diversi;

CONSIDERATO che l´Ufficio, a seguito della citata segnalazione, ha formulato una richiesta di informazioni a fronte della quale l´INPS di Milano, con la nota datata 24 luglio 2012, ha fornito riscontro consentendo di accertare che è stata effettuata, da parte della Direzione provinciale dell´INPS di Milano, una comunicazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute a persona diversa dall´interessata, in violazione di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), con particolare riferimento all´art. 20;

VISTO il verbale n. 24471/80211 del 3 ottobre 2012 con cui è stata contestata alla Direzione provinciale dell´INPS di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 20, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 23 novembre 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la Direzione provinciale dell´INPS di Milano, facendo riferimento a "(…) recentissimi aggiornamenti delle procedure informatiche (…)", ha riferito come "(…) la direzione generale dell´Istituto (INPS) ha ritenuto opportuno procedere all´affidamento dell´attività di digitalizzazione e spedizione dei verbali sanitari formati da supporto cartaceo dalle Commissioni mediche integrate ASL/INPS ad un soggetto esterno individuato dalla Società Postel s.p.a.". A fronte di ciò ha evidenziato come "(…) il verbale della (…) signora, residente a Reggio Emilia, convalidato dalla sede INPS di Reggio Emilia è stato erroneamente abbinato da POSTEL in data 19 aprile 2011 alla domanda della segnalante" omonima della signora di Reggio Emilia prima citata;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Le argomentazioni con le quali è stata richiamata la disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risultano inapplicabili al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, oltre a non essere stato provato in alcun modo, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole. A tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall´interessato con l´ordinaria diligenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426), che, nel caso di specie, non è riscontrabile;

RILEVATO, pertanto, che la Direzione provinciale dell´INPS di Milano ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, comunicando dati idonei a rivelare lo stato di salute della segnalante a persona diversa dall´interessata in violazione di quanto previsto dall´art. 20 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167, tra le quali, l´art. 20 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all´Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) Direzione Provinciale Area Metropolitana di Milano, con sede in Milano, piazza Missori n. 8-10, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Banca dati