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17/03/2016 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Universita' degli studi di Foggia - 17 marzo 2016 > Trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e comunicati a terzi in assenza di idonea normativa

Con provvedimento in data 17 marzo 2016 (Registro dei provvedimenti n. 135 del 17 marzo 2016) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università degli studi di Foggia Cod. fisc.: 94045260711, con sede in Foggia, via Gramsci n. 89, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), con provvedimento n. 315 del 27 giugno 2013 (in www.gpdp.it, doc. web n. 2576686), ha definito il procedimento amministrativo relativo a una segnalazione circa la comunicazione a soggetti terzi, effettuata dall´Università degli studi di Foggia Cod. fisc.: 94045260711, con sede in Foggia, via Gramsci n. 89, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di dati idonei a rilevare lo stato di salute della segnalante mediante trasmissione del Decreto Rettorale n. 779/2011 del 27 settembre 2011, in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 20 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 21937/79325 del 5 settembre 2013 con cui è stata contestata all´Università degli studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 20, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi datati 25 settembre 2013 inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con i quali l´Università degli studi di Foggia "(…) riconosce il proprio errore e assicura per il futuro di orientare il proprio personale alla massima attenzione (…)" evidenziando come la segnalante "(…) come si evince da apposito documento (…) rinuncia al proprio esposto ï��segnalazioneï�� al Garante (…)" e ritenendo "(…) sotto il profilo della semplice opportunità, iniquo il pagamento della sanzione disposta";

LETTO il verbale di audizione, svoltasi il 14 ottobre 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui l´Università degli studi di Foggia, nel ribadire quanto esposto nella predetta memoria difensiva, ha precisato come "(…) il disguido dell´erronea comunicazione del decreto al Consiglio di facoltà è stato originato da una svista legata all´inoltro di una comunicazione del prof. (…), cui il decreto stesso era stato impropriamente allegato";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´Università degli studi di Foggia in relazione alla contestazione in argomento. Ferma restando l´ammissione di responsabilità circa l´illecito contestato, né quanto asserito circa "(…) il profilo della semplice opportunità (…)" né quanto evidenziato relativamente alla "(…) rinuncia [da parte della segnalante al] proprio esposto [segnalazione] al Garante (…)" consentono di qualificare gli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile comunemente definibile come buona fede, di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981, anche in base a quanto asserito dalla giurisprudenza (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). La citata disciplina di cui all´art. 3 della Legge n. 689/1981 non è applicabile neanche in relazione a quanto prospettato circa il fatto che "(…) il disguido dell´erronea comunicazione del decreto al Consiglio di facoltà è stato originato da una svista (…)", atteso che tale argomentazione non fornisce alcun elemento utile in ordine alla valutazione del requisito dell´ordinaria diligenza;

RILEVATO, pertanto, che l´Università degli studi di Foggia ha effettuato un trattamento di dati personali idonei a rilevare lo stato di salute comunicandoli a terzi in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto disposto dall´art. 20 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 20, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1 del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

all´Università degli studi di Foggia Cod. fisc.: 94045260711, con sede in Foggia, via Gramsci n. 89, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Università degli studi di Foggia di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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