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22/05/2013 Ordinanza ingiunzione nei confronti di ASL Torino 3 - 22 maggio 2013 > Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute senza acquisire il necessario consenso

Con provvedimento in data 22 maggio 2013 (Registro dei provvedimenti n. 254 del 22 maggio 2013) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di ASL Torino 3, con sede in Collegno, via Martiri XXX aprile n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (prot. n. 529/53969 dell´11 gennaio 2011), ha svolto accertamenti presso l´Ospedale civile Agnelli, facente parte dell´ASL Torino 3, redigendo apposito verbale di operazioni compiute, datato 23 febbraio 2011, dal quale è risultato che "presso il centro prelievi dell´ospedale, per i pazienti che si rivolgono per richiedere l´erogazione di analisi di laboratorio, all´atto dell´accettazione non viene acquisito il consenso in forma scritta"; allo stesso modo, "per i pazienti che si rivolgono al pronto soccorso non viene acquisito il consenso scritto (…)", in violazione di quanto stabilito dall´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 15 del 14 marzo 2011 con cui è stata contestata all´ASL Torino 3, individuata come titolare del trattamento, con sede in Collegno, Via Martiri XXX aprile n. 30, P.I. 09735650013, in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione di cui all´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo privacy della Guardia di finanza ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo, inviato ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha eccepito l´applicazione dell´art. 23 del Codice al caso di specie, sostenendo che, poiché il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato da parte di un organismo sanitario pubblico, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 76 e ss. del Codice. In particolare, la parte ha dichiarato che presso le strutture del pronto soccorso e del laboratorio di analisi il consenso dei pazienti viene raccolto in forma orale, dopo aver reso l´informativa, secondo le modalità semplificate di cui all´art. 81;

LETTO il verbale di audizione, svoltosi in data 9 luglio 2012, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive, comunicando di aver avviato nuove procedure per l´acquisizione del consenso scritto dei pazienti che si recano presso la struttura;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità dell´Azienda in relazione a quanto contestato. Posto che il trattamento effettuato dalla Azienda Sanitaria rientra tra quelli per i quali il Codice richiede il consenso scritto degli interessati, perché finalizzato alla tutela della salute e dell´incolumità fisica degli stessi (art. 76, comma 1, lett. a)), deve porsi attenzione alla disposizione dell´art. 81 del Codice che individua, a carico sia di soggetti pubblici che privati, specifiche modalità semplificate per raccogliere il consenso. Secondo tale disposizione, il consenso può essere manifestato anche oralmente, ma è necessario in ogni caso che sia documentato per iscritto da parte dell´esercente la professione sanitaria o da parte dell´organismo sanitario pubblico. L´argomentazione della parte secondo cui al caso di specie debbano applicarsi le disposizioni contenute nel titolo V del Codice non vale comunque ad escludere la parte dall´obbligo di documentare per iscritto il consenso dei pazienti, obbligo che indubbiamente non era assolto al momento dell´accertamento. Sotto questo aspetto, dunque, la disposizione di cui all´art. 23 è perfettamente coerente con quella di cui all´art. 81. In particolare, l´art. 23 è una norma di carattere generale riferita al trattamento di dati personali effettuato sia in ambito privato che in ambito pubblico, che come tale individua gli elementi atti a connotare un valido consenso;

RILEVATO, quindi, che la ASL Torino 3 ha effettuato un trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute senza acquisire il necessario consenso richiesto ai sensi degli artt. 23 e 81 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, della gravità della violazione, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della stessa, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all´ASL Torino 3, con sede in Collegno, via Martiri XXX aprile n. 30, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice;

INGIUNGE

alla medesima ASL Torino 3 di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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