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31/01/2019 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Istituto di Istruzione Superiore C. - 31 gennaio 2019 > Diffusione sul sito web delle graduatorie concernenti il personale docente e i relativi dati personali

Con provvedimento in data 31 gennaio 2019 (Registro dei provvedimenti n. 36 del 31 gennaio 2019) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti dell' Istituto di Istruzione Superiore C. fisc.: 97804430581, con sede in Roma, via C. Emery n. 97, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all’art. dell’art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (si seguito Garante), con la nota n. 20433/126551 del 9 luglio 2018, ha accertato, antecedentemente al 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, che l’Istituto di Istruzione Superiore C. fisc.: 97804430581, con sede in Roma, via C. Emery n. 97, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha pubblicato sul proprio sito web istituzionale le graduatorie concernenti il personale docente, contenente, tra gli altri, dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, riportando alcune sigle alfabetiche tra cui la lettera “S” che, secondo quanto indicato nell’Allegato 6 (codici preferenza) del Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 1 aprile 2014, n. 235, individua la categoria degli “invalidi e mutilati civili”(…)”, con ciò determinando una diffusione di dati personali di natura sensibile, in violazione dell’art. 22, comma 8 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 26719/126551 del 13 settembre 2018 con cui è stata contestata all’Istituto di Istruzione Superiore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 22, comma 8, riguardo la diffusione dei dati sensibili degli interessati, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che l’ Istituto di Istruzione Superiore ha diffuso tramite il proprio sito web istituzionale, pubblicando le graduatorie concernenti il personale docente, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati in violazione dell’art. 22, comma 8 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 22, comma 8, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tener conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che l’Istituto, con nota del 15 maggio 2018, ha dichiarato di aver “provveduto già nel mese di settembre 2017 ad eliminare” dal sito web istituzionale le graduatorie oggetto di contestazione e ciò è avvenuto prima della segnalazione, pervenuta al Garante il 23 ottobre 2017, a seguito della quale è stata avviata l’istruttoria;

RILEVATO inoltre, quanto alla gravità della condotta, che all’illiceità del trattamento si perviene solo attraverso un’operazione di abbinamento tra la lettera “S” indicata in graduatoria e il Decreto del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca del 1° aprile 2014, n. 235 che riconduce tale lettera alla categoria “invalidi civili”;

CONSIDERATO, quanto alla personalità del contravventore ed alle sue condizioni economiche, che si tratta di un istituto pubblico scolastico che svolge importanti attività istituzionali in condizioni economiche di modestissima entità;

RITENUTO che, per tali motivi, il caso di specie può essere ricondotto, nonostante la particolare natura dei dati trattati, all’ipotesi di minore gravità di cui all’articolo 164-bis, comma 1, del Codice e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura minima di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

all’Istituto di Istruzione Superiore C. fisc.: 97804430581, con sede in Roma, via C. Emery n. 97, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all’art. dell’art. 162, comma 2-bis indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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