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18/06/2018 Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi - 18 giugno 2015 > Acquisizione dati sensibili senza avere il consenso

Con provvediemnto in data 18 giugno 2015 (Registro dei provvedimenti n. 365 del 18 giugno 2015 ) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi P.I.: 00413270125, con sede in Varese, viale Borri n. 57, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, e della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, nell´ambito di un´istruttoria relativa a una segnalazione, il segnalante lamentava il fatto che il CPS (Centro Psico Sociale) dell´Ospedale di Luino aveva trattato i propri dati personali di natura sensibile, fino al 17 marzo 2010, in assenza di un consenso scritto;

CONSIDERATO che l´Ufficio, a seguito della citata segnalazione, ha effettuato un´articolata attività di controllo a fronte della quale l´Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi P.I.: 00413270125, con sede in Varese, viale Borri n. 57, con le note datate 24 settembre 2012 e 18 ottobre 2012, ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate, consentendo, successivamente, di accertare che l´Ospedale Circolo Fondazione Macchi - CPS dell´Ospedale di Luino ha trattato, per il periodo settembre 2009 – 17 marzo 2010, i dati personali del segnalante, anche di natura sensibile, senza averne prima acquisito il consenso scritto e/o senza aver annotato il consenso eventualmente prestato oralmente in violazione degli artt. 23 e 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito Codice);

VISTO il verbale n. 4514/81114 del 21 febbraio 2013 con cui è stata contestata, nella forma attenuata di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice, all´Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 20 marzo 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi ha evidenziato, tra l´altro, che, "(…) come già comunicato (…) oltre al consenso verbale, vennero acquisite (…) anche due comunicazioni scritte (del segnalante) di autorizzazione al trattamento dei dati personali (datate 20 marzo 1999 e 27 novembre 2000). Tali note (…) vengono allegate alla presente (memoria difensiva), in quanto non trasmesse in precedenza";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Si deve preliminarmente osservare come, diversamente da quanto asserito nella memoria difensiva, la richiamata nota del 20 marzo 1999 era stata prodotta e valutata dall´Ufficio già nella fase istruttoria del procedimento amministrativo della segnalazione, così come si evince dalla nota n. 31350/81114 del 13 dicembre 2012 con la quale il procedimento amministrativo in argomento si è concluso. In tale ambito l´Ufficio, individuando il periodo temporale (settembre 2009 – 17 marzo 2010) durante il quale il trattamento dei dati del segnalante è avvenuto, ha motivato l´illiceità del trattamento, anche in considerazione dell´introduzione del regime transitorio di cui all´art. 41, comma 1 della legge n. 675/1996, in ragione dell´intervenuta entrata in vigore del Codice. La medesima argomentazione sopra esposta deve essere utilizzata anche con riferimento alla richiamata nota datata 27 novembre 2000, ove, peraltro, si evidenzia come entrambe le note allegate alla memoria difensiva non consentano di qualificare la manifestazione del consenso richiesta dalla norma;

RILEVATO, pertanto, che l´Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, del segnalante da settembre 2009 al 17 marzo 2010, in violazione di quanto previsto dall´art. 23, in combinato disposto con l´art. 26 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del medesimo Codice, tra cui quelle degli artt. 23 e 26 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro;

RITENUTO che, così come rilevato nel verbale di contestazione, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che l´ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

all´Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi P.I.: 00413270125, con sede in Varese, viale Borri n. 57, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

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