EntiOnLine
Categorie
indietro
05/03/2015 Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Pietrarubbia - 5 marzo 2015 > Diffusione sul sito web istituzionale di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute

Con provvediemnto in data 5 marzo 2015 (Registro dei provvedimenti n. 131 del 5 marzo 2015) il Garante ha adottato una Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Pietrarubbia, con sede in Pietrarubbia (PU), piazza Municipio n. 3 (C.F. 82005370414), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione.

Continua a leggere

Il documento è riservato agli abbonati

Per qualsiasi informazione inerente i prezzi o le modalità di effettuazione del servizio, contatta l'agente di zona oppure scrivi a info@entionline.it
o telefona allo 030/2531939.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. XXX, presidente, della dott.ssa XXX, vicepresidente, della dott.ssa XXX e della prof.ssa XXX, componenti e del dott. XXX, segretario generale;

VISTO il verbale di contestazione del 26 marzo 2013 n. 7660/84597 di protocollo, con cui è stata contestata al Comune di Pietrarubbia, con sede in Pietrarubbia (PU), piazza Municipio n. 3 (C.F. 82005370414), la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in relazione all´art. 22, comma 8, con riferimento alla diffusione, sul sito web del Comune, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti nell´ordinanza sindacale n. 409 del 30 luglio 2012, con cui veniva disposto un ricovero urgente per un trattamento sanitario obbligatorio con indicazione dei dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita), di residenza e della patologia sofferta dall´interessato;

VISTO il provvedimento n. 102 del 7 marzo 2013 pubblicato sul sito www.gpdp.it (doc. web n. 2352966) con il quale il Garante ha rilevati l´illiceità del trattamento dei dati;

LETTO il rapporto di cui all´art. 17 della legge n. 689/1981 redatto a seguito del mancato pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che le memorie difensive presentate e le osservazioni svolte in sede di audizione non consentono l´archiviazione del procedimento in quanto l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole;

RILEVATO che il Comune di Pietrarubbia ha quindi effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, consistito nella diffusione sul sito web dell´Ente di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute in violazione dell´art. 22, comma 8, del medesimo Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all´art. 22, comma 8, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981 nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa XXX;

ORDINA

al Comune di Pietrarubbia, con sede in Pietrarubbia (PU), piazza Municipio n. 3 (C.F. 82005370414), in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Banca dati