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01/04/2004 MASSIMARIO: Informativa - Profili generali

PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Informativa - Profili generali

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L´informativa scritta resa dal titolare del trattamento (nella specie, un istituto di credito) deve recare una chiara distinzione tra l´ipotesi di raccolta dei dati presso l´interessato (art. 10, comma 1 della legge n. 675/1996) e quella in cui i dati siano raccolti presso terzi (art. 10, comma 3 della legge stessa).

  • Garante 28 maggio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 17 [doc. web n. 40425]


Ai sensi dell´art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, gli studi professionali degli agenti di cambio non sono tenuti a richiedere ai propri clienti il consenso per l´uso professionale dei dati personali, trattandosi di trattamento necessario per l´esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di cui, peraltro, sono parte gli stessi interessati. Qualora, invece, detto trattamento si concretizzi in una comunicazione o in una diffusione a terzi dei dati personali, l´acquisizione del consenso dell´interessato è dovuta, sempre che non ricorrano i presupposti di cui all´art. 20, comma 1, lett. e) della legge n. 675/1996. In ogni caso permane l´obbligo di rendere un´idonea informativa.

  • Garante 22 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 39 [doc. web n. 39656]


L´iscrizione ad un partito politico costituisce di per sé un dato sensibile, con conseguente necessità, per il titolare del trattamento, di rendere un´idonea informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e, per l´interessato, di prestare espresso consenso scritto al trattamento dei dati personali.

  • Garante 8 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 22 [doc. web n. 39264]


In relazione alle modalità di tenuta, da parte di un´associazione professionale a carattere culturale e sindacale, di un "indirizzario" per la trasmissione di un periodico mensile mediante abbonamento postale, occorre distinguere a seconda che detto periodico venga spedito solo agli iscritti all´associazione ovvero agli abbonati anche a prescindere dalla loro eventuale iscrizione. Infatti, mentre nel primo caso i dati personali relativi agli abbonati, in quanto idonei a rilevare l´adesione ad un´associazione sindacale, hanno natura "sensibile" e, quindi, possono essere trattati soltanto dietro acquisizione del consenso scritto dell´interessato e previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Garante, nel secondo caso tali dati sono soltanto "comuni" e, pertanto, salva l´ipotesi che si tratti di dati conoscibili da chiunque, possono essere trattati solo a seguito di adeguata informativa e di rilascio del consenso orale da parte dell´interessato, purché documentato per iscritto (anche su modulo predisposto dal titolare del trattamento).

  • Garante 27 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 30 [doc. web n. 41922]


Il datore di lavoro - nella specie, un comune - che decida di sottoporre i dipendenti ad un "test attitudinale" allo scopo di procedere alla migliore utilizzazione del personale, deve rendere ai lavoratori un´adeguata informativa (art. 10 della legge n. 675/1996) che precisi, in particolare, la obbligatorietà o meno delle risposte e le conseguenze in caso di mancata risposta, e che indichi gli eventuali soggetti esterni (es.: una società di elaborazione dati) che possono avere accesso ai dati.

  • Garante 1 luglio 1998, in Bollettino n. 5, pag. 50 [doc. web n. 42332]


L´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996 costituisce un adempimento, posto a carico di soggetti, sia pubblici sia privati, che il titolare del trattamento deve di regola porre in essere anche quando la raccolta dei dati sia prevista da una disposizione normativa. Soltanto nel caso in cui i dati siano acquisiti presso soggetti diversi da quelli a cui si riferiscono, l´informativa può non essere fornita ove i dati siano utilizzati in base ad un obbligo di legge o di regolamento (art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 675/1996).

  • Garante 21 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 61 [doc. web n. 41862]


Il titolare del trattamento deve informare l´interessato circa il fatto che i dati personali che lo riguardano possono essere comunicati, in conformità della legge n. 675/1996, ad un terzo preposto ad elaborazioni finalizzate all´adempimento degli obblighi contabili, fiscali, retributivi, previdenziali ed assistenziali gravanti sul titolare stesso. Con tale informativa, il titolare deve specificare se il terzo svolge le predette elaborazioni nella veste di responsabile del trattamento (art. 8) oppure come autonomo titolare che effettua un distinto trattamento di dati (fattispecie concernente centri elaborazione dati gestiti da società di consulenza informatica, professionisti, associazioni ed altri organismi che elaborano per conto terzi dati inerenti a clienti, fornitori e dipendenti, a fini di gestione amministrativa e contabile).

  • Garante 26 novembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 81 [doc. web n. 39624]


Il trattamento dei dati personali contenuti nei curricula vitae inviati spontaneamente dai candidati all´instaurazione di rapporti di lavoro presuppone necessariamente che sia resa una previa informativa, fatta eccezione dei soli elementi, fra quelli indicati nell´art. 10, comma 1 della legge n. 675/1996, che siano già noti agli interessati (principio espresso in fattispecie concernente i curricula inviati a società operanti nel settore del lavoro interinale disciplinato dalla legge n. 196/1997). Ove i dati vengano raccolti telefonicamente, l´informativa può essere data anche oralmente (e documentata per iscritto dall´addetto che la fornisce).

  • Garante 24 dicembre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 119 [doc. web n. 40173]


L´ampia nozione di "trattamento" contenuta nell´art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 675/1996 comprende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con mezzi sia automatizzati sia cartacei, che concernono la raccolta, la registrazione, l´organizzazione, la conservazione e l´elaborazione dei dati, anche ove non registrati in archivi; pertanto, l´esercizio, da parte di un medico, di attività diagnostica comporta necessariamente un trattamento di dati, sia comuni che sensibili, con la conseguenza che questi, ai sensi degli artt. 10, 22 comma 1 e 23 della legge, è tenuto ad informare i propri pazienti sul trattamento stesso e ad acquisire dai medesimi il consenso scritto.

  • Garante 9 gennaio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 35 [doc. web n. 31031]


Il trattamento di dati connesso all´acquisizione delle impronte digitali dei clienti di un centro sportivo privato non contrasta, di per sé, con la legge n. 675/1996, a condizione che agli interessati (ossia alle persone che si sono iscritte o che comunque accedono al centro) sia fornita, anche oralmente, la prescritta informativa (art. 10) e sia richiesto, se necessario, il relativo consenso (artt. 11 e 12).

  • Garante 19 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 68 [doc. web n. 42058]


Le offerte di lavoro riportate su annunci pubblicati in quotidiani o periodici debbono recare adeguate informative sul trattamento dei dati raccolti; in caso contrario, le dichiarazioni di consenso al trattamento spesso richieste per l´invio dei curricula sono da ritenersi invalide.

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]


La ricezione del coupon compilato dall´interessato concreta un trattamento di dati che presuppone che il titolare abbia già fornito al medesimo - prima che i dati siano concretamente raccolti e registrati, e a prescindere dalla loro ulteriore utilizzazione per le finalità previste - le informazioni indicate dall´art. 10 della legge n. 675/1996, che sono dovute in ogni caso, anche qualora il consenso non sia per legge indispensabile; al riguardo, nessuna importanza assume il fatto che il titolare rinunci o non proceda immediatamente alla registrazione dei dati in un elenco, archivio o banca dati, né rilevano le modalità con cui il medesimo intenda trattare successivamente i dati.

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]


Non può ritenersi lecito che il titolare fornisca l´informativa allorché riceva il coupon, contattando successivamente l´interessato; infatti, nei casi in cui sia quest´ultimo ad indicare direttamente i dati che lo riguardano, la ratio dell´art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 è quella di assicurare che egli sia informato prima di fornire i dati richiesti, al fine di poter manifestare un consapevole consenso all´atto dell´eventuale compilazione del coupon.

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]


Ai fini di una corretta informativa, il coupon - o, eventualmente, per ragioni di spazio, il documento ove esso sia inserito - deve riportare un messaggio di sintesi, basato su un opportuno stile colloquiale, che permetta innanzitutto all´interessato di comprendere quali effetti concreti comporti la spedizione del coupon stesso; inoltre, omettendo superflue assicurazioni circa il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, il coupon deve riportare altresì un´indicazione che, seppur succinta, permetta all´interessato di appurare l´insieme delle possibili informazioni che debbono essere rese ai sensi dell´art. 10, comma 1, delle legge n. 675/1996, da collocarsi in un unico spazio, in modo tale da evitare, in armonia con il fondamentale principio di correttezza, una loro eccessiva frammentazione.

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]


Le società, imprese, enti, associazioni od altri organismi che procedano alla raccolta di dati attraverso coupon ricavabili da giornali, depliant, lettere e annunci pubblicitari, ovvero mediante questionari collegati a tessere di "fidelizzazione", a ricerche di mercato, a lotterie, estrazioni di premi od offerte di regali, debbono informare in modo adeguato gli interessati e acquisire il loro consapevole consenso ove ciò sia necessario in base alla legge n. 675/1996 o ad altra disposizione in materia.

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]


Il consenso può ritenersi validamente prestato solo ove fondato su un´informativa adeguata, sicché i vizi attinenti alla mancanza, all´incompletezza o all´inesattezza dell´informativa si riflettono inevitabilmente sulla validità della sua manifestazione.

  • Garante 13 gennaio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 39 [doc. web n. 42276]


I soggetti pubblici, ove operino nei limiti previsti dalle finalità istituzionali (art. 27 della legge n. 675/1996), non devono richiedere l´autorizzazione o il consenso dei cittadini per il trattamento dei dati personali che li riguardano, dovendo, piuttosto, informarli ai sensi dell´art. 10 della legge.

  • Garante 5 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 22 [doc. web n. 40273]


La pubblicazione di dati personali in una bacheca situata all´interno di un consorzio, ma in luogo accessibile facilmente da chiunque, deve essere considerata "diffusione" di dati personali, secondo l´accezione offerta dall´art. 1, comma 2, lett. h), della legge n. 675/1996, che necessita, ai sensi dell´art. 10 della legge, di una previa informativa agli interessati, onde permettere loro una consapevole manifestazione di volontà diretta a consentire, o meno, tale trattamento (fattispecie nella quale il Garante ha segnalato al consorzio la necessità di astenersi dall´affiggere nella bacheca, in difetto della previa informativa e della prestazione del relativo consenso, un prospetto contabile riguardante la situazione debitoria dei consorziati).

  • Garante 6 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 14 [doc. web n. 38957]


Attraverso l´informativa prevista dall´art. 10 della legge n. 675/1996 tutte le persone interessate devono essere messe a conoscenza dell´uso di telecamere che riprendono il luogo dove le stesse si trovano o intendono recarsi (fattispecie relativa all´istallazione di un sistema di videosorveglianza all´ingresso dei locali di una banca).

  • Garante 11 dicembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 30 [doc. web n. 30903]


Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire una adeguata informativa agli interessati, che tenga conto delle condizioni psicofisiche dei pazienti (nella specie, soggetti anoressici) e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano.

  • Garante 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, pag. 4 [doc. web n. 39512]


La ricezione, da parte di società di ricerca e selezione del personale, di curricula sollecitati attraverso annunci ed offerte di lavoro pubblicati su quotidiani e periodici, comporta una raccolta di dati personali rispetto alla quale l´interessato deve essere previamente informato, già al momento della pubblicazione degli annunci e secondo le prescrizioni poste dall´art. 10 della legge n. 675/1996, sulle caratteristiche del trattamento dei dati richiesti, a prescindere dalla circostanza che sia necessario raccogliere il suo consenso o che la selezione abbia esito positivo.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 22 [doc. web n. 1064553]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003"

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