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01/04/2004 MASSIMARIO: Dati idonei a rivelare l'appartenenza etnica

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI - Dati sensibili - Dati idonei a rivelare l´appartenenza etnica

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L´art. 7 del d.lg. n. 135/1999 disciplina espressamente la condizione dello straniero, considerando di rilevante interesse pubblico le attività dirette all´applicazione della normativa in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato. Pertanto, per quanto attiene alla possibilità per gli organismi socio-assistenziali di comunicare dati dei minori stranieri ad organi dei Paesi di provenienza ai fini del rimpatrio dei minori stessi, è applicabile la disciplina prevista dall´art. 28, comma 4, lett. c), della legge n. 675/1996.

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]

Le disposizioni normative riguardanti le informazioni idonee a rivelare l´appartenenza etnica dei cittadini residenti nel territorio della provincia di XXX – c.d. "proporzionale etnica" – debbono rispettare, anche in occasione del censimento generale della popolazione, i principi stabiliti dalla legge n. 675/1996 in materia di dati sensibili (art. 22), nonché quelli posti dal d.lg. n. 135/1999 in tema di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici e del d.P.R. n. 318/1999 emesso, in attuazione dell´art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996, in materia di misure minime di sicurezza.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 11 [doc. web n. 40943]

Il Garante, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali – di esprimere un parere sullo schema relativo alle "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione XXX in materia di adeguamento di alcune norme in vigore ai principi di tutela dei dati personali sensibili relativi all´origine etnica", ha evidenziato che tale obiettivo non può prescindere da un ripensamento più generale dell´attuale disciplina in materia di appartenenza e di aggregazione linguistica, la quale, pur essendo diretta a tutelare alcune minoranze (c.d. "proporzionale etnica"), obbliga però un intero arco di popolazione a formulare dichiarazioni dalle quali scaturiscono dati di natura sensibile. Pertanto, nel richiamare i principi già fissati in materia (cfr. provv. Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, sul trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici nella provincia di XXX), il Garante, pur esprimendo – entro certi limiti – parere favorevole sullo schema normativo predisposto, con separato provvedimento ha svolto ulteriori considerazioni in relazione ai profili di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti ed ai possibili effetti derivanti da un uso non sufficientemente regolato di dette dichiarazioni, ribadendo l´esistenza di obblighi sostanziali a carico dei soggetti pubblici scaturenti dalle cogenti prescrizioni contenute nella legge n. 675/1996. Di conseguenza, il Garante, ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. m), ha segnalato al Governo la necessità di adeguare il quadro normativo di riferimento ai principi in questione, formulando anche alcuni suggerimenti in relazione al sistema di raccolta ed utilizzo dei dati.

  • Garante 28 settembre 2001, in Bollettino n. 22, pag. 16 e 19 [doc. web n. 41870 e doc. web n. 1081493]

Fonte: Autorità Garante - Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" | "Massimario 2002" | "Massimario 2003

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