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06/02/2018 Minori e profilazione

Disposizioni specifiche relative a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato di cui all’articolo 22

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GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI

17/IT
WP251 rev.01

Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione
ai fini del regolamento 2016/679

adottate il 3 ottobre 2017

Versione emendata e adottata in data 6 febbraio 2018

... (omissis) ...

V. Minori e profilazione

Il regolamento introduce ulteriori obblighi per il titolare del trattamento qualora tratti dati personali di minori.

L’articolo 22 di per se' non opera alcuna distinzione in merito al fatto che il trattamento riguardi adulti o minori. Tuttavia, il considerando 71 afferma che le decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti giuridici o in modo analogo significativi non dovrebbero riguardare minori. Dato che tale formulazione non si riflette nell’articolo stesso, il Gruppo di lavoro non ritiene che cio' rappresenti un divieto assoluto di questo tipo di trattamento in relazione ai minori. Tuttavia, alla luce di tale considerando, il Gruppo di lavoro raccomanda ali titolare del trattamento di non fare affidamento, di norma, sulle eccezioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, per giustificare tale trattamento.

Potrebbero tuttavia esservi talune circostanze nelle quali e' necessario che il titolare del trattamento prenda decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, aventi effetti giuridici o in modo analogo significativi in relazione ai minori, ad esempio per tutelarne il benessere. In tal caso, il trattamento puo' essere effettuato sulla base delle eccezioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) o c), a seconda dei casi.

In questi casi devono essere messe in atto garanzie adeguate, come previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e dall’articolo 22, paragrafo 3, e devono pertanto essere appropriate per i minori. Il titolare del trattamento deve garantire che tali garanzie siano efficaci nel tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi interessi dei minori i cui dati vengono trattati.

L’esigenza di una tutela particolare nei confronti dei minori si riflette nel considerando il quale afferma che:

i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate noncheÌ� dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalita' o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore.

L’articolo 22 non impedisce al titolare del trattamento di prendere decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato in relazione ai minori, se tali decisioni non avranno un effetto giuridico o in modo analogo significativo sul minore. Tuttavia, una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che influenza le scelte e il comportamento di un minore potrebbe potenzialmente avere un effetto giuridico o in modo analogo significativo sullo stesso, a seconda della natura delle scelte e dei comportamenti in questione.

Dato che i minori rappresentano un gruppo piu' vulnerabile della societa', le organizzazioni dovrebbero, in generale, astenersi dal profilarli per finalita' di marketing. I minori possono essere particolarmente vulnerabili nell’ambiente online e piu' facilmente influenzabili dalla pubblicita' comportamentale. Ad esempio, nei giochi online, la profilazione puo' servire per individuare i giocatori che l’algoritmo ritiene piu' propensi a spendere soldi, oltre a fornire annunci piu' personalizzati. L’eta' e la maturita' del minore possono influenzarne la capacita' di comprendere la motivazione che sta alla base di tale tipo di marketing o le sue conseguenze.

L’articolo 40, paragrafo 2, lettera g), fa esplicitamente riferimento alla preparazione di codici di condotta che includano misure per la protezione dei minori; potrebbe altresi' essere possibile integrare i codici esistenti.

... (omissis) ...

Fonte: Garante per la Protezione dei dati - GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 PER LA PROTEZIONE DEI DATI - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679

LINK: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=622227

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