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31/05/2018 Tar Sardegna, Cagliari, sez.I, 00531/2018 - Diritto di accesso dei consiglieri comunali da remoto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

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sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2017, proposto da OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio del primo in OMISSIS;

contro

Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS;

per l'annullamento

- nota prot 5790 del 17 novembre 2017 di diniego e rifiuto in ordine al domandato accesso all'omesso rilascio delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale del comune;

- nonché per l'accertamento del diritto di accesso ad ottenere il rilascio delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale del comune richiesta con l'istanza del 18 ottobre 2017 e per l'effetto, affinché venga ordinata al Comune di OMISSIS in persona del Sindaco in carica la consegna delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale del comune richiesta dagli odierni ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- I ricorrenti, consiglieri comunali del Comune di OMISSIS, hanno presentato una richiesta, volta «all’ottenimento della password di servizio per consultare il protocollo generale e venire a conoscenza dell’esistenza dei vari atti, che saranno successivamente oggetto di richiesta di visione ed eventualmente di copia»; e ciò, essenzialmente, al fine di poter esercitare il diritto di ottenere, dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, come previsto dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Con nota del 17 novembre 2017, prot. 5790, il Sindaco del Comune di OMISSIS ha assicurato ai consiglieri «in relazione alla vs specifica richiesta di accesso al protocollo informatico, di provvedere al corretto esercizio previa adozione di tutte le misure organizzative necessarie nel rispetto della vigente normativa e tenuto conto delle risorse umane e strumentali in dotazione e disponibili al Comune di OMISSIS.

- Con il ricorso in esame, sul presupposto della illegittimità dell’inerzia mantenuta dall’amministrazione comunale sulla richiesta dei consigliari comunali odierni ricorrenti, chiedono, previo annullamento della nota del 17 novembre 2017, prot. 5790, nella parte in cui nega o pone condizioni ostative al rilascio di quanto richiesto, di accertare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il rilascio delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico generale del Comune di OMISSIS come richiesto con l’istanza sopra indicata; e, conseguentemente, ordinare all’amministrazione resistente la consegna delle credenziali e della password di accesso al protocollo informatico o altra modalità di accesso allo stesso richiesta dagli odierni ricorrenti per il corretto esercizio del mandato elettorale. A tal fine deducono la violazione dell’art. 43 del TUEL, sopra richiamato.

- Si è costituito il Comune di OMISSIS, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto il Consiglio Comunale ha predisposto una specifica normativa regolamentare (deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2018), per disciplinare le modalità di accesso al protocollo informatico da parte dei consiglieri comunali, disponendo che la consultazione avvenga attraverso accesso telematico ai dati identificativi dei documenti (data, oggetto, mittente o destinatario e altro). L’attuazione di tali misure sarà completata entro il più breve tempo possibile.

- Alla camera di consiglio del 7 marzo 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

- Il ricorso è fondato.

- L’esigenza conoscitiva fatta valere dai ricorrenti si basa sul diritto all’accesso previsto e disciplinato dall’art. 43, comma 2, del TUEL, il quale estende a «tutte le notizie e le informazioni» in possesso del Comune l’ambito entro cui i consiglieri comunali possono esercitare il diritto alla conoscenza dell’attività dell’ente locale. In specie, la richiesta di accedere al protocollo informatico, e quindi di essere in possesso delle chiavi di accesso telematico, rappresenta una condizione preliminare, ma nondimeno necessaria, per l’esercizio consapevole del diritto di accesso, in modo che questo si svolga non attraverso una apprensione generalizzata e indiscriminata degli atti dell’amministrazione comunale (che costituisce il timore manifestato anche in questa sede dal Comune intimato), ma mediante una selezione degli oggetti degli atti di cui si chiede l’esibizione. Peraltro, una delle modalità essenziali per poter operare in tal senso è rappresentata proprio dalla possibilità di accedere (non direttamente al contenuto della documentazione in arrivo o in uscita dall’amministrazione, ma) ai dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo.

- In conclusione, il ricorso deve essere accolto, ordinando al Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco in carica, di rilasciare ai consiglieri comunali ricorrenti le chiavi di accesso al protocollo informatico, nei limiti sopra precisati.

- La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del 17 novembre 2017, prot. 5790, del Sindaco del Comune di OMISSIS e ordina al Comune di OMISSIS, in persona del Sindaco in carica, di rilasciare ai consiglieri comunali ricorrenti le chiavi di accesso al protocollo informatico, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di OMISSIS al pagamento delle spese giudiziali in favore dei ricorrenti, che liquida in complessivi euro OMISSIS, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Fonte: T.A.R.

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