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23/02/2009 Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 01074/2009 - Diniego di accesso ai provvedimenti di trasferimento di dipendenti adottati dalla P.A. ex L. n. 104/1992 per l'assistenza di familiari handicappati

L'interessato ha addotto esigenze difensive (richiesta di essere assegnato ad altra sede) per i quali intende accedere a dati personali che concerneno situazioni di handicap grave.

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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, 23 FEBBRAIO 2009, N. 01074

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 lettera d) della legge n. 241 del 1990 sono di norma esclusi dall'accesso i documenti che riguardano la vita privata e la riservatezza di persone fisiche. Peraltro, ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, con la precisazione che nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona fisica l'accesso va consentito solo se indispensabile e nei termini di cui all'art. 60 del D, L.vo n. 196 del 2003, e quindi solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare mediante la richiesta di accesso è di rango pari ai diritti dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o in un diritto fondamentale e inviolabile. Per conseguenza, il giudice è spesso chiamato a dettare le regole conseguenti alla predetta, delicata comparazione fra diverse categorie di interessi coinvolti, essendo previsto che le esigenze di tutela siano recessive rispetto al diritto di difesa (anche previa disapplicazione delle norme regolamentari contrastanti), ma non in modo assoluto. Il tenore letterale e la ratio della normativa in questione impongono infatti di volta in volta un'attenta valutazione, circa la stretta funzionalità dell'accesso alla salvaguardia di posizioni soggettive protette, che si assumano lese, con contestuale salvaguardia, attraverso i limiti così imposti, degli altri interessi coinvolti, talvolta rispondenti a principi di pari rango costituzionale rispetto al diritto di difesa. Nel caso all'esame, ove si proceda a tale comparazione non può non rilevarsi come in realtà le esigenze difensive addotte dall'interessato (richiesta di essere assegnato ad altra sede) risultino del tutto recessive rispetto alla delicatezza dei dati personali (appunto riservatissimi, concernendo situazioni di handicap grave), cui lo stesso pretende di accedere.

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