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19/12/2018 DEFINIZIONI per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica

Ai fini delle regole deontologiche per il trattamento per scopi di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, adotatte dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 513 del 19 dicembre 2018, valgono le DEFINIZIONI contenute nell'ARTICOLO 2 dell'Allegato n. 1 al citato provvedimento, e di seguito riportate:

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A) ARCHIVISTA: chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui all'art. 1, comma 4, dell'Allegato n.1;

B) UTENTE: chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

C) DOCUMENTO: qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

Fonte: Autorità Garante - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

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