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02/02/2018 Garante per la protezione dei dati personali

Definizione di:

  • Garante

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Ai fini del D.Lgs. 196/2003

  • Garante: L'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai fini del glossario Garante: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)

  • Garante: un'autorita' amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge n. 675 del 31 dicembre 1996, oggi confluita nel Codice). L'istituzione di analoghe autorita' e' prevista in tutti gli altri Paesi membri dell'Unione Europea (articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Il Garante ha il compito di assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali nel trattamento dei dati personali ed il rispetto della dignita' della persona. Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento, ha sede a Roma, in Piazza di Monte Citorio, 121. Alle sue dipendenze a' posto un Ufficio con un organico di 125 unita'. Il Garante esamina i reclami e le segnalazioni dei cittadini e vigila sul rispetto delle norme che tutelano la vita privata. Decide sui ricorsi presentati dai cittadini e vieta, anche d'ufficio, i trattamenti illeciti o non corretti. Compie ispezioni, commina sanzioni amministrative ed emette pareri nei casi previsti dal Codice. Segnala al Parlamento e al Governo l'opportunit' di interventi normativi in materia di protezione dei dati personali.

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