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28/07/2016 Procedimento e responsabilita' amministrativa. Corte dei Conti e danno erariale.

Il TAR, su ricorso di un privato, dopo aver accertato il silenzio-inadempimento del Comune in ordine ad un procedimento ad istanza di parte, ha trasmesso la sentenza alla Procura della Corte di Conti.

Si chiede se tale adempimento era dovuto, e che cosa accade a seguito della trasmissione della sentenza alla Procura.

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I TAR, in ossequio all’art. 1, comma 1, Decreto Legge n. 5/2012, convertito nella Legge n. 35/2012, provvedono a trasmettere alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, copia delle sentenze che accertano il silenzio inadempimento delle Pubbliche Amministrazioni.

Secondo l'analisi del legislatore prima e, persino dei giudici amministrativi dopo, "non si ravvisano infatti ragioni che possano giustificare il comportamento inerte dell’amministrazione di fronte alle istanze dei cittadini, che vanno doverosamente riscontrate in tempi accettabili, qualunque sia il contenuto delle relative determinazioni. E’ infatti inaccettabile – oltre che costoso – che l’amministratore per ottenere un riscontro alle proprie istanze, debba rivolgersi al giudice per poi dover eventualmente impugnare la determinazione negativa in tal modo ottenuta".

Conseguentemente, la Procura della Corte dei Conti avvia il procedimento per il giudizio di responsabilita' davanti alla Corte a carico dei dipendenti/amministratori responsabili dell'inadempimento per ottenere, a favore del comune, il risarcimento del danno da quest'ultimo subito a causa del comportamento inerte dei suoi funzionari/amministratori.

Dopo la trasmissione della sentenza si apre, quindi, la procedura prodromica al giudizio di responsabilita' per danno erariale.

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