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23/05/2011 Nuovi strumenti di contrasto alle mafie: la tracciabilita'dei flussi finanziari

Il 7 settembre 2010 e' entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie” varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010 che prevede importanti misure di contrasto alla criminalita' organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali(1).

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NUOVI STRUMENTI DI CONTRASTO ALLE MAFIE: LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La nuova legge si compone di 16 articoli e solo una parte disciplina la tracciabilita' dei flussi, come uno degli strumenti di prevenzione alla criminalita' organizzata. Infatti, i primi due articoli della legge n. 136 delegano il Governo ad emanare decreti delegati di riordino generale della disciplina antimafia, mentre lo strumento della tracciabilta' dei flussi finanziari e' disciplinato principalmente dall’art. 3 e dall’art. 6 (sulle sanzioni).

Questa normativa ha gia' subito una importante modifica ad opera del decreto legge n. 187/2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010).

In particolare, con tali provvedimenti normativi sono state apportate profonde modifiche al predetto art. 3 della legge n. 136, mentre l’art. 6 del decreto n. 187 e relativa legge di conversione ha, da un lato, introdotto la disciplina transitoria sulla tracciabilta' dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7 settembre 2010 e dall’altro, ha chiarito, con interpretazione autentica, alcune importanti espressioni contenute nel testo dell’art. 3.

Quindi, la tracciabilta' e' disciplinata dagli artt. 3 e 6 della legge n. 136 e dall’art. 6 del D.L. n. 187 e relativa legge di conversione.

Il monitoraggio finanziario non e' un inedito nella normativa interna; esso infatti e' nato in via sperimentale e su base convenzionale con riguardo alla costruzione di una tratta della metro "linea C" di Roma ed e' stato in seguito esteso all’opera ferroviaria (variante di Cannitello) connessa al ponte di Messina.

In pratica con l’art. 3 della legge n. 136/2010, per prevenire e contrastare infiltrazioni criminali, lo strumento della tracciabilta'e' stato esteso a tutto il settore della contrattualistica pubblica imponendo il tracciamento di tutte le movimentazioni finanziarie che hanno origine da contributi pubblici oppure dalla stipula di appalti di lavori, servizi e forniture e per tutta la filiera dei pagamenti a valle. Se tale e' la ratio, cio' che deve essere tenuto in considerazione non e' tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensi' la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l’esecuzione del contratto principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato(2).

Gli unici strumenti applicativi sono stati forniti dall’Autorita' di vigilanza con due determinazioni; la n. 8 del 18 novembre 2010 e la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 (inoltre, sul proprio sito Avcp ha pubblicato numerose FAQ sul tema).

Con queste determinazioni, Avcp ha chiarito molteplici aspetti riguardanti il regime transitorio, l’ambito di applicazione, specificando i contratti di servizi esclusi, ed elencando altresi' i contratti che esulano dagli obblighi sulla tracciabilta'; si e' fatta chiarezza in merito alla richiesta ed indicazione dei codici CIG e CUP, in ordine al conto corrente dedicato, alla gestione dei movimenti finanziari, agli strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilta', ecc.

Regime transitorio

I contratti stipulati dopo il 7 settembre 2010 debbono sin dalla sottoscrizione contenere le nuove clausole sulla tracciabilità dei pagamenti(3).

Naturalmente, cio' che rileva e' la data della stipula del contratto (ex art. 11, comma 13 del Codice) e non l’aggiudicazione definitiva, ne' tanto meno quella provvisoria (ex art. 11, commi 4 e segg.).

Per i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, l’art. 6 del d.l. n. 187/2010 e legge di conversione n. 217/2010 prescrive ora in modo piu' flessibile che, a cura delle parti contraenti, quei contratti siano adeguati alle norme sulla tracciabilta' entro 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; pertanto, il termine finale dell’adeguamento scade il 17 giugno 2011.

Qualora alla scadenza del periodo transitorio, le parti non abbiano adeguato il contratto, quest’ultimo si intendera' automaticamente integrato, ope legis, senza necessita' di atti negoziali aggiuntivi sulla tracciabilta', ai sensi dell’art. 1374 del cod. civ.; con l’adeguamento automatico le stazioni appaltanti vengono affrancate dagli oneri connessi all’adeguamento e si eviteranno le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010.

Nelle more dell’adeguamento, i pagamenti possono essere effettuati con i criteri e le modalità vigenti prima della normativa sulla tracciabilta'.

Anche i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010 con termine di ultimazione prima del 17 giugno 2011 sono esclusi dalla tracciabilta'.

Ambito applicativo

La tracciabilta' concerne tutti i contratti di appalto ed i contratti di subappalto, nonche' i subcontratti da essi derivati.

In particolare, tale strumento riguarda:

  1. i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, sia di valore superiore alle soglie comunitarie, sia inferiore a tali soglie;

  2. i medesimi contratti di appalto esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del d.lgs. 163/2010 (d’ora in poi, Codice), e cioe', i contratti di cui al Titolo II, Parte I del Codice menzionati dagli artt. 16 e segg. (tranne alcune tipologie previste dall’art. 19);

  3. i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture dei settori speciali (parte III del Codice);

  4. le concessioni di lavori pubblici ex art. 142 e segg. del Codice dei contratti;

  5. le concessioni di servizi ex art. 30 del medesimo Codice;

  6. i contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

  7. i contratti di subappalto, subfornitura e i subcontratti in genere;

  8. i cottimi fiduciari ex art. 125 del Codice, compresi gli affidamenti diretti;

  9. i contratti di cessione del credito, nel senso che si tracciano i crediti ceduti al cessionario e i pagamenti che questi effettua all’appaltatore cedente.

L’Avcp ha anche individuato le fattispecie contrattuali a cui non si applica la disciplina sulla tracciabilta':

  • a) gli incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.);

  • b) le acquisizioni in economia, tramite amministrazione diretta;

  • c) gli affidamenti in house providing(4);

  • d) i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva);

  • e) i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;

  • f) le indennita', indennizzi e risarcimenti a seguito di procedure espropriative poste in essere dalle stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori;

  • g) le spese economali(5).

In questo ambito, Avcp ha anche analizzato l’art. 19, comma 1 del Codice che contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d’appalto; a titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilta' non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. e), ne' alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, cosi' come il lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196/97). Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilta' sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, comma 1, lett. a), nonche' concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. c). Sono invece soggetti alla tracciabilta' i contratti pubblici di cui all’art. 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera a), secondo periodo, ed i contratti di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f).

In relazione agli appalti di cui al 2 comma dell’art. 19, nella determinazione n. 10/2010, Avcp ritiene che tali appalti esclusi dall’applicazione del Codice, in considerazione della ratio della legge n. 136/2010, non siano soggetti agli obblighi di tracciabilta' in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (ex multis, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010).

La sottoposizione a tracciabilta' prescinde inoltre dalla circostanza che il contratto sia stato o meno preceduto da gara o da procedura ad evidenza pubblica e dallo stesso importo (valore) del contratto.

L’art. 3 della legge 136/2010 elenca i soggetti sottoposti all’obbligo della tracciabilta': gli appaltatori (recte: operatori economici), i subappaltatori e i subcontraenti che fanno parte della filiera delle imprese, nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.

E' chiaro che la tracciabilta' coinvolge anche i soggetti che in virtu' della stipula del mandato siano tra loro in associazione temporanea, cosi' come si applica ai consorzi ordinari di concorrenti, nonche' alle societa' tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ex art. 96 del d.P.R. n. 554/99 (art. 93 d.P.R. n. 207/2010).

La clausola sulla tracciabilta' va inserita anche nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti “della filiera delle imprese” a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi, ed alle forniture (art. 3, comma 9).

L’espressione “filiera delle imprese” di cui ai commi 1 e 9 dell’art. 3 si riferisce ai subappalti come convenzionalmente definiti dall’art. 118, comma 11, del Codice dei contratti, nonche' ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. In altri termini la disciplina sulla tracciabilta' si applica a tutti i subcontratti collegati all’oggetto del contratto principale.

Nel caso di pagamenti per prestazioni comprese in subcontratti/forniture che rientrano nella filiera e che siano destinate a più contratti di appalto, ciò che rileva e' inserire il CIG afferente al flusso finanziario che viene concretamente movimentato; quindi, se il flusso finanziario per pagare quel subcontratto proviene da un contratto d’appalto, e' sufficiente indicare quel CIG ancorche' la fornitura sia materialmente utilizzata per l’esecuzione anche di altri contratti d’appalto.

L’art. 3 impropriamente si riferisce agli “appaltatori”, categoria di operatori economici che eseguono appalti di lavori ovvero opere pubbliche, mentre in realta' la tracciabilta' si applica a tutti gli appalti, compresi quelli di servizi e di forniture, per qualunque importo e dunque riguarda tutti gli operatori economici(6).

CIG e CUP

Uno degli aspetti di maggior rilievo introdotto con il d.l. 187 convertito in legge n. 217 del 2010 riguarda l’introduzione del codice CIG, quale strumento per la tracciabilta' di ogni singolo appalto (lotto secondo la definizione Avcp); riguardo al codice CUP, questo va richiesto e si aggiunge al CIG, ma solo quando l’intervento presenta le caratteristiche di un progetto di investimento pubblico (cfr. delibera CIPE 143/2002, delibera 126/2003 e delibera 24/2004; soprattutto, si veda l’art. 11 della legge n. 3/2003).

In sintesi, ogni appalto deve essere codificato con il CIG e, per i progetti di investimento, anche con il CUP, mentre cosa diversa e' se per partecipare alla gara sia necessario versare anche il contributo; questo adempimento e' strettamente legato ad un altro elemento e cioe' all’importo dell’appalto posto da affidare, secondo le nuove soglie stabilite da Avcp con delibera del 3.11.2010, in vigore dal 1° gennaio 2011.

Per assicurare la tracciabilta' dei flussi finanziari, e' necessario che il contraente comunichi al proprio committente “un conto corrente dedicato” bancario o postale anche in via non esclusiva, acceso presso banche o presso la societa' Poste Spa; e' possibile inoltre dedicare piu' conti correnti, anche non in via esclusiva, ad un unico appalto, come e' ammesso dedicare più conti correnti ad un unico appalto(7).

In altri termini, ai fini della tracciabilta', ad ogni commessa pubblica occorre dedicare uno o piu' conti correnti bancari o postali e tutti i movimenti finanziari che afferiscono all’appalto pubblico di lavori, servizi, fornitura, ovvero ad un appalto misto, nonche' alla gestione dei finanziamenti relativi alle commesse pubbliche, devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della legge 136, i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilta' delle operazioni(8).

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), l’appaltatore/contraente si puo' avvalere di uno o piu' conti correnti dedicati, senza la necessita' di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica.

Riguardo agli strumenti di pagamento idonei alla tracciabilta', l’Avcp ha precisato e chiarito che il requisito della tracciabilta' sussiste per le Ri.Ba. (Ricevute bancarie elettroniche)(9), in considerazione dell’esigenza della “piena” tracciabilta'. In tali ricevute deve naturalmente figurare fin dall’inizio il codice CIG e, quando ne ricorrano i presupposti, anche il CUP.

I movimenti finanziari del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 3

Il comma 2 dell’art. 3 disciplina i pagamenti dei dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (naturalmente, dell’appaltatore), nonche' quelli per l'acquisto di immobilizzazioni tecniche; il successivo comma 3 riguarda invece i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali (contributi INPS, INAIL, Cassa Edile), nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.), ovvero quelli riguardanti tributi (sempre da parte dell’appaltatore).

E' bene chiarire che si tratta di movimenti finanziari che riguardano l’appaltatore e non la stazione appaltante(10).

Per le spese giornaliere (comma 3 dell’art. 3), di importo inferiore o uguale a 1500 euro (limite elevato da 500 euro a 1500 dalla legge n. 217 del 2010), relative agli interventi di cui al comma 1, e' previsto l’utilizzo di sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo il divieto di impiego del contante e l’esigenza di documentazione della spesa.

In merito al significato di “spese giornaliere”, AVCP ha precisato ragionevolmente che la soglia di 1500 euro sia da riferire all’ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.

E' utile ribadire che “spese generali” e “spese giornaliere” riguardano i flussi finanziari del contraente privato e non quelli della stazione appaltante.

Infine, con l’aggiunta di un capoverso nel comma 3 dell’art. 3, e' stata prevista la possibilita' per gli operatori economici di istituire un fondo cassa cui attingere per effettuare le spese giornaliere; tale fondo puo' essere costituito a favore di uno o piu' dipendenti sempre con strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilta' delle operazioni; pertanto, il fondo puo' essere creato servendosi del bonifico bancario o postale o di altri mezzi considerati equipollenti al fine di consentire la tracciabilta' delle operazioni finanziarie.

Le spese economali

Esulano dalla disciplina sulla tracciabilta' le spese cosidette “economali” delle stazioni appaltanti (vedi nota n. 5).

L’Avcp con la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 ha indicato in via esemplificativa alcune spese, ricomprendendo: le spese postali, le imposte, le tasse e altri diritti erariali, i valori bollati, gli anticipi di missione, le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entita', i biglietti per mezzi di trasporto, i giornali e le pubblicazioni periodiche.

Con la seconda determinazione n. 10/2010, Avcp ha chiarito che le spese economali vanno previste (tipizzate) in via generale dalle stazioni appaltanti in seno ad un apposito provvedimento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e servizi di non rilevante entità (spese minute), necessari per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell’ente stesso.

La gestione delle spese del fondo economale avviene in forma semplificata, sia per le modalità di pagamento che è contestuale all’acquisto, sia per ciò che concerne la documentazione che giustifica la spese.

La determinazione n. 10 del 2010 di Avcp richiama a proposito delle spese economali il DPR n. 254/2002 che disciplina la gestione dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato (il pagamento viene disposto dagli uffici competenti ed eseguito dal cassiere), nel rispetto di certi importi e nei limiti delle risorse finanziarie dell’ente. Viene anche richiamato il Testo unico sugli enti locali, d.lgs. n. 267/2000 (artt. 152 e 153), che prevede l’istituzione di un servizio di economato obbligatorio all’interno di ciascun ente, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante entita'.

Circa il regolamento interno dell’ente (di contabilita' o di economato ovvero sulla disciplina dell’attivita' contrattuale), esso deve prevedere le spese da effettuare mediante il fondo economale e il loro limite economico massimo, la qualificazione di dette spese, la dotazione annuale del fondo assegnato all’economo, la disciplina per attivare e liquidare le spese, le modalita' e la tempistica per la rendicontazione annuale o al termine del diverso periodo infrannuale.

Tradizionalmente, si annoverano le seguenti spese economali:

  1. acquisto di materiale di consumo per stampanti, fax, riparazioni di beni mobili, attrezzature e macchine;

  2. acquisto di cancelleria, stampe, rilegatura di libri, sviluppo di foto;

  3. acquisto di materiale per lavori di manutenzione di modesta entita';

  4. acquisto di biglietti di mezzi di trasporto, di giornali, libri, riviste, gazzette, pubblicazioni periodiche;

  5. spese per pubblicazioni di avvisi e inserzioni di vario genere;

  6. di valori bollati, spese postali, telegrafiche, per imposte e tasse, ecc.

Il sistema previgente alla disciplina del 7 settembre 2010 sul sistema della cassa economale rimane invariato con il subentro della disciplina della tracciabilta'.

E' chiaro come non debba confondersi con il “fondo o cassa economale” il diverso sistema delle acquisizioni in economia di servizi e forniture, mediante cottimo fiduciario, ex art. 125 del Codice dei contratti, ne' la diversa fattispecie del “fondo cassa” dell’operatore economico prima accennata, ex art. 3 comma 3 della legge n. 136/2010, cui attingere per effettuare le spese giornaliere ora previste nella misura massima di 1.500 euro.

Sanzioni

L’art. 6 della legge 136 prevede un sistema di sanzioni graduato in funzione della gravita' dell’inadempimento; le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste Spa comporta la sanzione dal 5 al 20% del valore della transazione stessa, fatta salva la risoluzione del contratto, mentre il mancato uso di conti correnti dedicati ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale è punito con una sanzione dal 2 al 10% del valore della transazione; la medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP.

E' punito anche il ritardo o la incompleta comunicazione degli elementi informativi con una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro(11).

Non e' previsto un obbligo di segnalazione ad Avcp dei casi di nullita' del contratto, ne' dei casi di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per popolare i dati del Casellario informatico.

Conclusioni

Dal 2 maggio 2011 e' entrato in funzione un sistema semplificato di Avcp per l’acquisizione del CIG relativo ad appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per appalti di lavori non superiori a 40.000 euro, nonche' per gli appalti in tutto o in parte esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti.

In particolare, il nuovo sistema riguarda le seguenti fattispecie:

  • a) i contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell’art. 125 del Codice o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

  • b) i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall’importo;

  • c) gli altri contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;

  • d) i contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

Per tali fattispecie sono previste due modalità di rilascio semplificato del codice CIG:

  • la prima modalita' consente di acquisire il CIG a fronte dell’immissione di un numero ridotto di informazioni;

  • la seconda modalita' prevede la possibilita' di richiedere fino a due carnet di CIG con validita' limitata nel tempo. La scadenza del carnet e' fissata in 90 giorni dalla data del rilascio. Ogni carnet contiene 50 CIG che la stazione appaltante potra' utilizzare immediatamente, fermo restando l’obbligo di comunicare tutte le informazioni a corredo di ciascun CIG entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet. La trasmissione dei dati richiesti per ciascun CIG, e' condizione necessaria per il rilascio di nuovi carnet.

All’esito della richiesta di generazione di un carnet il sistema trasmette al richiedente, via pec, un documento in formato PDF che riporta la data di generazione del carnet, il RUP assegnatario, l’elenco dei CIG che compongono il carnet e la data di scadenza del carnet entro la quale i CIG possono essere utilizzati. Il RUP potra' disporre di un massimo di due carnet contemporaneamente attivi per ciascun centro di costo di stazione appaltante presso il quale opera. L’utilizzo dei carnet non esclude la possibilita' di acquisire parallelamente singoli CIG semplificati.

23 maggio 2011

Giuseppe Failla
Direttore Urp


(1) Il Piano straordinario contro le mafie venne varato nel corso di una seduta del Governo il 28 gennaio 2010 nel Palazzo della Prefettura di Reggio Calabria. Il Consiglio dei Ministri, dopo aver ascoltato i Ministri dell’interno, Maroni, e della giustizia, Alfano, sulle strategie del Governo contro i diversi fenomeni di criminalita' organizzata, approvo' un pacchetto di provvedimenti diretti a contrastare in maniera radicale le diverse mafie che inquinano il Paese. In quella occasione, si manifesto' anche l’esigenza di istituire un’Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. A ciò si diede corso con legge n. 50 del 31 marzo 2010 di conversione del decreto legge n. 4 del 4 febbraio 2010. Sia la legge n. 50/2010, sia la legge n. 136/2010 sono state approvate all’unanimita' in sede parlamentare.

(2) Cosi', la determinazione Avcp n. 8/2010. Al riguardo, il d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all’art. 1, precisa che le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

(3) Gli schemi delle clausole di tracciabilta' si trovano in calce alla determinazione n. 8 del 2010.

(4) Invece, la tracciabilta' si applica nel caso in cui le societa' in house affidano a loro volta in appalto a terzi; così come sono sottoposte a tracciabilta' le procedure di selezione del socio privato di una societa' mista a cui venga affidato il servizio.

(5) Non rientrano nell’ambito applicativo della norma le spese sostenute “non a fronte di contratti di appalto” come ad esempio quelle che i cassieri traggono dal fondo economale (si veda piu' oltre).

(6) Questo aspetto terminologico tradisce la prospettiva “lavorocentrica” dell’art. 3. La normativa sulla tracciabilta' e' nata in relazione ai cantieri e quindi relativamente all’esecuzione di lavori/opere pubbliche: ecco perche' la norma si riferisce agli appaltatori. In realta', con l’estensione della tracciabilta' a tutti gli appalti, e' piu' corretto fare riferimento agli operatori economici, categoria che ricomprende anche i prestatori di servizi e i fornitori e non solo gli appaltatori.

(7) Il termine “anche non in via esclusiva” e' stato introdotto con le modifiche apportate all’art. 3 dall’art. 7 del d.l. 187.

(8) Anche la terminologia “ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilta' delle operazioni” e' stata introdotta con le modifiche apportate all’art. 3 dall’art. 7 del d.l. 187.

(9) Secondo Avcp, diversa e' la situazione per il servizio di pagamento RID (Rapporti interbancari diretti), che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilta'.

(10) I movimenti finanziari del comma 2 dell’art. 3 dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' risultino idonei a garantire la piena tracciabilta' delle operazioni per l’intero importo dovuto; ad es. assegni bancari o postali, ma al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i soggetti beneficiari non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilita'. Non e' necessario che venga riportato il codice CIG/CUP. Per quanto concerne i pagamenti indicati dal comma 3 dell’art. 3, e' previsto che possano essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’esigenza di documentazione della spesa. Anche in questi casi, non e' necessaria l’indicazione del CIG/CUP.

(11) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

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