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22/03/2022 GDPR-DPO ENTIONLINE:Cosa puo' scrivre il Comune nella determina, per non indicare la motivazione precisa di un candidato destinatario di un procedimento penale?

Cosa puo' scrivre il Comune nella determina, per non indicare la motivazione precisa di un candidato destinatario di un procedimento penale?

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In relazione al quesito formulato, il parere del Servizio GDP-RDPO Entionline è nei termini che seguono.

  • La determina, deve essere pubblicata sostituendo il nominativo del candidato con il numero di protocollo della domanda presentata dal candidato, così che durante il periodo di pubblicazione all'albo pretorio non sia identificabile il nominativo se non dal soggetto interessato.

Fermo restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, con riferimento ai bandi di concorso, le pubbliche amministrazioni pubblicano:

  • i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione

  • i criteri di valutazione della Commissione

  • le tracce delle prove

  • le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori

Nello specifico caso in esame, non sussiste il PRESUPPOSTO NORMATIVO per la pubblicazione della determina di esclusione che contenga anche il nominativo del candidato escluso.

Con riferimento ai Bandi di concorso, infatti, risulta applicabile la disciplina contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), che dispone, in primo luogo, che siano pubblicate nell’albo pretorio del relativo ente le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso presso gli enti locali territoriali e non anche, i dati personali riferiti ai candidati che:
- sono stati ammessi, anche con riserva, a sostenere le prove scritte (nominativo, luogo e data di nascita);
- hanno partecipato alle prove scritte e orali (nominativo con indicazione dei punti assegnati per titoli di studio, di servizio, curriculum e titoli vari; della votazione o esito delle due prove scritte anche se non valutabile o non esaminata);
- hanno estratto le tracce o che hanno presenziato alle operazioni di consegna degli elaborati;
- hanno partecipato alle prove orali con specifica indicazione delle domande e della votazione conseguita;

- sono stati esclusi dalla prova concorsuale.

La disposizione va applicata anche alla pubblicazione di graduatoria concorsuale in Amministrazione trasparente.
La graduatoria pubblicata si deve riferire solo ai vincitori e non anche agli altri candidati e non deve contenere i dati delle prove, in caso contrario determinandosi la diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 (e del previgente art. 19, comma 3, del Codice), nonché dei principi di base del trattamento contenuti negli artt. 5, par. 1, lett. a e c; 6, par. 1, lett. c ed e, par. 2 e par. 3, lett. b, del RGPD (cfr. anche la disposizione contenuta nell’art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9/5/1994, n. 487).

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