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18/01/2021 GDPR-DPO ENTIONLINE: Informazione antimafia

Codice identificativo: 821

Data ricezione: 18/01/2021

Argomento: Controlli

Oggetto: Informazione antimafia

Quesito:

Se un'impresa è aggiudicataria di due gare distinte e separate, entrambe di importo superiore ai limiti previsti dal D. Lgs. 159/2011, per cui si deve chiedere l'informazione antimafia, per evitare aggravio di procedimenti amministrativi, è possibile fare una unica richiesta per la medesima impresa aggiudicataria di due distinte gare ed utilizzare la stessa richiesta, in istruttoria, in assenza di informazione antimafia, trascorsi i tempi previsti, per la stipula di due singoli contratti, con clausole di salvaguardia? La questione è necessaria per formulare un regolamento interno dell'Amministrazione.

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Risposta:

L’art. 86, commi 1, 2 e 2 bis, del Codice antimafia prevede: "1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3. 2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti. Ora, tenuto conto che la BDNA risulta essere attiva a far data dal 2016, il comma 2 bis citato non può trovare applicazione e pertanto l’informazione non potrà essere utilizzata per procedimenti diversi da quello per cui è stata richiesta in quanto l’informazione liberatoria è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati. Al fine di velocizzare le procedure relative alle verifiche antimafia, si ricorda comunque che fino al 31/12/2021, il dl 76/2020 ha previsto all'articolo 3 e ss. il rilascio della cosiddetta “informativa liberatoria provvisoria" conseguente alla consultazione della BDNA. Una volta acquisita l’informativa liberatoria provvisoria la stazione appaltante può stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.

Fonte: MIT- Controlli

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