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19/03/2021 E' lecito pubblicare, durante la giornata mondiale sulla sindrome di Down, sui social e sito del Comune, un video che riprende un ragazzo disabile?

L'Assessore al Welfare chiede di poter pubblicare un video sui social e sito del Comune. Il Comune si interroga sulla raccolta della liberatoria/autorizzazione alla pubblicazione. Sarebbe un video che riprende un ragazzo disabile, collocato presso un supermercato con un tirocinio e andrebbe pubblicato durante la giornata mondiale sulla sindrome di Down.

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NON PUO' ESSERE DIFFUSO, mediante pubblicazione sui social e sito del Comune, un video che riprende un ragazzo disabile, collocato presso un supermercato con un tirocinio, dovendosi considerare illecita tale pubblicazione online.
Il DIVIETO di diffusione non può essere superato neppure acquisendo il consenso dell'interessato o del soggetto che ha la rappresentanza legale dell'interessato per le motivazioni di seguito indicate.
Durante la giornata mondiale sulla sindrome di Down, al fine di dare evidenza alle iniziative socio-assistenziali del Comune, è necessario ricorrere a strumenti di diversa natura rispetto alla pubblicazione del video che rappresenta la persona disabile, come, ad esempio, pubblicare un'intervista dell'Assessore e/o del Sindaco e/o del Titolare del supermercato, previa acquisizione del consenso, in ordine al valore da attribuire alle misure e alle azioni di sostegno all'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

MOTIVAZIONI
In generale, affinchè sia possibile pubblicare e diffondere in qualsiasi forma l'immagine delle persone riprese, è tassativamente necessario acquisire la "liberatoria" (autorizzazione) da parte dei soggetti ripresi (se maggiorenni) o dei genitori (se minorenni) alla pubblicazione- diffusione in qualsiasi forma, e a titolo gratuito, delle proprie immagini.
Previa acquisizione del consenso consapevole e informato dell'interessato, l’Ente può riprodurre e pubblicare l’elaborato, nonchè diffondere immagini su carta stampata e/o altro mezzo di diffusione, e conservare il video. Diversamente non può essere riprodotto in pubblico, né diffuso il video con le immagini degli interessati perché mancherebbe un requisito di liceità del trattamento.
Tanto premesso, in via generale, va rilevato che sussiste:
- il DIVIETO di diffondere, mediante pubblicazione, immagini/video che, anche indirettamente, possano far risalire allo stato di salute della persona ricompreso lo stato di deambulazione, balbuzia, o altre disabilità etc.
Il DIVIETO di diffusione non può essere superato neppure acquisendo il consenso dell'interessato o del soggetto che ha la rappresentanza legale dell'interessato.

Molti sono i casi nei quali l´Autorità garante è intervenuta a tutela della riservatezza degli interessati facendo oscurare le pagine web istituzionali in cui erano presenti dati sulla salute e disabilità, sanzionando i responsabili. In particolare, ciò si è verificato con riferimento agli atti amministrativi e "Il Garante è stato chiamato più volte a pronunciarsi, in particolare, sulle graduatorie concorsuali o altri atti contenenti dati riferiti alle condizioni di invalidità di centinaia di lavoratori o partecipanti alle prove concorsuali. Quei dati non solo erano visibili in rete, ma immediatamente reperibili tramite l´inserimento delle generalità degli interessati nei più comuni motori di ricerca. In questi casi, il Garante ha vietato l´ulteriore diffusione in Internet di tali dati, ribadendo "l´illiceità della diffusione di dati dai cui si possa desumere lo stato di malattia, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici" e applicando le relative sanzioni, che possono arrivare fino a 120 mila euro. Da ultimo, il Garante è dovuto nuovamente intervenire per vietare la diffusione on line da parte di una Regione e di un´Azienda sanitaria di dati riferiti alla condizione di disabilità dei partecipanti a concorsi e selezioni pubbliche" (Garante > Basta dati di disabili on line sui siti di Regioni e Province. Rischio sanzioni per i responsabili. Antonello Soro scrive a Sergio Chiamparino perché valuti iniziative).
Per questo motivo, il Garante raccomanda di valutare la possibilità di assumere specifiche iniziative affinché i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici siano sempre rispettosi delle norme e delle garanzie previste in materia di tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali.
Tale raccomandazione vale soprattutto per le categorie particolari di dati, quali sono i dati relativi alla salute.

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