E' possibile nominare RTD, un ingegnere, categoria D, con contratto cosiddetto “scavalco di eccedenza” di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/2004?
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Non è possibile nominare RTD, un ingegnere, categoria D, con contratto cosiddetto “scavalco di eccedenza” di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/2004.
Nelle PA di piccole dimensioni, la nomina dell'RPD può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni. La convenzione disciplina anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.
Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.
MOTIVAZIONI
Ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Nel caso di specie, si tratta di approfondire se un ingegnere, categoria D, con contratto cosiddetto “scavalco di eccedenza” di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 può essere nominato possibile come RTD. A tale fine è necessario prendere in considerazione il ruolo, i compiti, le funzioni e le responsabilità del RTD, responsabile della transizione alla modalità digitalizzata di gestione dell'azione amministrativa e di erogazione di servizi pubblici.
Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha tra le principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale dell'Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. L’art. 17, comma 1, CAD, stabilisce che l'amministrazione è tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la “transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).
I compiti attribuiti al suddetto Ufficio RTD sono :
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.
Al fine di garantire la piena operatività dell’Ufficio, vanno previsti, nell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina, oltre che i compiti espressamente previsti, anche quelli sotto indicati in ragione della trasversalità della figura:
L'RTD, infine, rappresenta il punto di contatto con l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni connesse alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, nonché per la partecipazione a consultazioni e censimenti previsti dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.
L’Agenzia per l’Italia Digitale - AGID, fornisce mensilmente al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle nomine RTD registrate sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Ciò premesso, al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo sulla nomina dell'RTD, l'Amministrazione deve individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD.
Il responsabile di tale ufficio deve formalmente assumere le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale, essere dotato di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”.
Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per la transizione digitale di cui all’art. 17, comma 1 CAD, possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica.
È utile precisare che il comma 1-septies dell’art. 17 CAD. prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato:
- di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata.
Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni.
La convenzione disciplina anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.