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17/03/2021 E' lecito nominare RTD, un ingegnere, categoria D, con contratto cosiddetto "scavalco di eccedenza" di cui all'art. 1 comma 557 della legge 311/2004?

E' possibile nominare RTD, un ingegnere, categoria D, con contratto cosiddetto “scavalco di eccedenza” di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/2004?

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Non è possibile nominare RTD, un ingegnere, categoria D, con contratto cosiddetto “scavalco di eccedenza” di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/2004.
Nelle PA di piccole dimensioni, la nomina dell'RPD può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni. La convenzione disciplina anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.

Le motivazioni del parere sono di seguito indicate.

MOTIVAZIONI

Ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunita' montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attivita' lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
Nel caso di specie, si tratta di approfondire se un ingegnere, categoria D, con contratto cosiddetto “scavalco di eccedenza” di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/2004 può essere nominato possibile come RTD. A tale fine è necessario prendere in considerazione il ruolo, i compiti, le funzioni e le responsabilità del RTD, responsabile della transizione alla modalità digitalizzata di gestione dell'azione amministrativa e di erogazione di servizi pubblici.

Il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) ha tra le principali funzioni quella di garantire operativamente la trasformazione digitale dell'Amministrazione, coordinandola nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e aperti con i cittadini. L’art. 17, comma 1, CAD, stabilisce che l'amministrazione è tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale, fermo restando il numero complessivo degli uffici, la “transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità” nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).

I compiti attribuiti al suddetto Ufficio RTD sono :

  1. coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
  2. indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
  3. indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
  4. accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità;
  5. analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
  6. cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;
  7. indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
  8. progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
  9. promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
  10. pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale.

Al fine di garantire la piena operatività dell’Ufficio, vanno previsti, nell’atto di conferimento dell’incarico o di nomina, oltre che i compiti espressamente previsti, anche quelli sotto indicati in ragione della trasversalità della figura:

  1. il potere del RTD di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell’amministrazione e/o referenti nominati da questi ultimi;
  2. il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
  3. il potere del RTD di proporre l’adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
  4. l’adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
  5. la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l’informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall’Agenzia per l’Italia digitale;
  6. la predisposizione di una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD.

L'RTD, infine, rappresenta il punto di contatto con l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni connesse alla trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, nonché per la partecipazione a consultazioni e censimenti previsti dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione.

L’Agenzia per l’Italia Digitale - AGID, fornisce mensilmente al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle nomine RTD registrate sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Ciò premesso, al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo sulla nomina dell'RTD, l'Amministrazione deve individuare, con atto organizzativo interno e nell’ambito della dotazione organica complessiva delle posizioni di funzione dirigenziale, l’ufficio dirigenziale, di livello generale ove previsto nel relativo ordinamento, cui attribuire i compiti per la transizione digitale declinati dal comma 1 dell’art. 17 CAD.

Il responsabile di tale ufficio deve formalmente assumere le funzioni di Responsabile per la transizione al digitale, essere dotato di “adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali”.

Relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali le funzioni per la transizione digitale di cui all’art. 17, comma 1 CAD, possono essere affidate ad un dipendente in posizione apicale o già titolare di posizione organizzativa in possesso di adeguate competenze tecnologiche e di informatica giuridica.

È utile precisare che il comma 1-septies dell’art. 17 CAD. prevede la possibilità per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato:
- di esercitare le funzioni di RTD anche in forma associata.
Tale opzione organizzativa, raccomandata specialmente per le PA di piccole dimensioni, può avvenire in forza di convenzioni o, per i comuni, anche mediante l’unione di comuni.
La convenzione disciplina anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.

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