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17/03/2021 E' configuraile l'ipotesi di conflitto di interesse nel caso in cui, il Geometra che provvede alla verifica della corretta esecuzione dei lavori, segua l'istruttoria degli atti di gara?

ll Comune ha affidato alla Ditta XXX la gestione degli impianti di pubblica illuminazione per l'anno 2021. L'istruttoria degli atti di gara e di tutti i provvedimenti conseguenti è stata seguita dal Geometra omissis, il quale provvede inoltre alla verifica della corretta esecuzione dei lavori, accetta le fatture ed inoltra alla Ditta le diverse segnalazioni che pervengono da parte dei cittadini.

Il dipendente ha reso nota la volontà di sottoscrivere con la Ditta un contratto privato per la gestione finanziaria del bonus 110x100, relativo all'efficientamento energetico della sua abitazione.

Il dipendente verrebbe così a creare una situazione di conflitto di interesse? Se sì, è sufficiente che informi per iscritto il proprio Responsabile dei rapporti diretti con la Ditta e che si astenga successivamente dallo svolgere qualunque attività lavorativa inerente le sue mansioni in situazione di conflitto?

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In relazione alla richiesta di parere, si conferma la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse.
La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti, principali, fonti normative.
- art. 6bis Legge 241/1990 – introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), all’art. 7 «obbligo di astensione»
- Linee Guida ANAC - PNA
- Codice Civile

Sulla base delle fonti sopra indicate, si evidenzia quanto segue.
La situazione di conflitto di interesse si verifica quando il dipendente pubblico (RUP e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) è portatore di interessi della sua sfera privata, che possono influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali; si tratta, dunque, di situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale

La condotta da tenere, in tali circostanze deve essere ricondotta al principio di imparzialità dell’azione amministrativa, da applicare ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del dipendente (RUP e titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale).
Peraltro, il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi evidenzia la volontà del legislatore di impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell’astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità.
L’obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all’Amministrazione di appartenenza (ANAC - Orientamenti n. 95 del 7 ottobre 2014 e n. 78 del 23 settembre 2014).

Oltre, all'obbligo di astensione, sussiste in capo all'interessato anche un dovere di segnalazione.
Il PNA (All. 1, par. B6) precisa che la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo.
Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare e rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico, oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente.
Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

La violazione sostanziale della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa (All. 1, par. B6, PNA).

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