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In relazione alla richiesta di parere relativa alla possibilità dell'Amministrazione di evadere la richiesta di un utente dei servizi sociali, di visionare i decreti del Tribunale per i minori ed eventuali relazioni dei servizi sociali legate ai suoi affidi, permettendo la consultazione/visione (senza farne copia/fotografia) in presenza della educatrice da cui è seguito l’utente, nell’ambito di un programma specifico, si fornisce il seguente parere.
IN VIA PRELIMINARE
In via preliminare, va rilevato quanto segue. La materia oggetto del quesito si riferisce:
- all'accesso ai decreti del Tribunale per i minorenni e alle relazioni dei servizi sociali;
- al conseguente accesso ai dati personali contenuti nei predetti documenti
In particolare, dalla formulazione del quesito si ricava che:
1. la motivazione alla base della necessità di consultare e visionare la predetta documentazione “è strettamente personale: ho necessità di ripercorrere le motivazioni legate agli affidi di quando ero minorenne”;
2. l'accesso viene richiesto nella forma della "visione" e l'amministrazione ritiene adeguata la modalità di visione "in presenza della educatrice da cui è seguito il utente";
NEL MERITO
Ciò premesso in via preliminare, nel merito, va dedotto quanto segue. La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari.
- art. 22 e seguenti della legge 241/1990 secondo cui (Art. 22, comma 1):
- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;
- art. 9, comma 3, Regolamento (Ue) 2016/679 relativo al "Trattamento di categorie particolari di dati personali" secondo cui i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h) di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
- art. 35 Codice deontologico dell'assistente sociale secondo cui l’assistente sociale agevola la persona, o i suoi legali rappresentanti, nell’accesso alla documentazione che la riguarda, nel rispetto delle norme in materia. Il professionista assicura che siano protette le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati. Si adopera, inoltre, affinché l’eventuale accesso di altri soggetti ai documenti amministrativi o professionali rispetti i criteri e le limitazioni prescritte dalla normativa vigente.
2. Sulla base delle fonti normative sopraindicate, si deduce quanto segue.
Per quanto concerne la disciplina dell'accesso, la richiesta dell'utente dei servizi sociali di prendere "visione" dei decreti del Tribunale per i minorenni ed eventuali relazioni dei servizi sociali legate ai suoi affidi, è accoglibile sulla base dell'art. 22 e seguenti della legge 241/1990, tenuto conto che: