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11/02/2021 E' accoglibile la richiesta di un utente dei servizi sociali di visionare, con riferimento alla propria situazione personale, i decreti del Tribunale per i minori ed eventuali relazioni dei servizi sociali legate ai suoi affidi?
Un utente dei servizi sociali chiede, con riferimento alla propria situazione personale, di visionare i decreti del Tribunale per i minori ed eventuali relazioni dei servizi sociali legate ai suoi affidi. La motivazione alla base della necessità di consultare e visionare la predetta documentazione riferisce l'utente “è strettamente personale: ho necessità di ripercorrere le motivazioni legate agli affidi di quando ero minorenne”. Si chiede, se è possibile evadere la suddetta richiesta permettendo la consultazione/visione dei decreti di affidamento ed eventuali relazioni sociali allegate (senza farne copia/fotografia) in presenza della educatrice da cui è seguito l’utente, nell’ambito di un programma specifico.
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In relazione alla richiesta di parere relativa alla possibilità dell'Amministrazione di evadere la richiesta di un utente dei servizi sociali, di visionare i decreti del Tribunale per i minori ed eventuali relazioni dei servizi sociali legate ai suoi affidi, permettendo la consultazione/visione (senza farne copia/fotografia) in presenza della educatrice da cui è seguito l’utente, nell’ambito di un programma specifico, si fornisce il seguente parere.

IN VIA PRELIMINARE
In via preliminare, va rilevato quanto segue. La materia oggetto del quesito si riferisce:
- all'accesso ai decreti del Tribunale per i minorenni e alle relazioni dei servizi sociali;
- al conseguente accesso ai dati personali contenuti nei predetti documenti

In particolare, dalla formulazione del quesito si ricava che:
1. la motivazione alla base della necessità di consultare e visionare la predetta documentazione “è strettamente personale: ho necessità di ripercorrere le motivazioni legate agli affidi di quando ero minorenne”;
2. l'accesso viene richiesto nella forma della "visione" e l'amministrazione ritiene adeguata la modalità di visione "in presenza della educatrice da cui è seguito il utente";

NEL MERITO
Ciò premesso in via preliminare, nel merito, va dedotto quanto segue. La materia oggetto del quesito risulta disciplinata dalle seguenti fonti normative e/o regolamentari.
- art. 22 e seguenti della legge 241/1990 secondo cui (Art. 22, comma 1):

- a) per "diritto di accesso", si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

- b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso;

- art. 9, comma 3, Regolamento (Ue) 2016/679 relativo al "Trattamento di categorie particolari di dati personali" secondo cui i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h) di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

- art. 35 Codice deontologico dell'assistente sociale secondo cui l’assistente sociale agevola la persona, o i suoi legali rappresentanti, nell’accesso alla documentazione che la riguarda, nel rispetto delle norme in materia. Il professionista assicura che siano protette le eventuali informazioni relative a terzi e quelle che potrebbero danneggiare gli interessati. Si adopera, inoltre, affinché l’eventuale accesso di altri soggetti ai documenti amministrativi o professionali rispetti i criteri e le limitazioni prescritte dalla normativa vigente.

2. Sulla base delle fonti normative sopraindicate, si deduce quanto segue.

Per quanto concerne la disciplina dell'accesso, la richiesta dell'utente dei servizi sociali di prendere "visione" dei decreti del Tribunale per i minorenni ed eventuali relazioni dei servizi sociali legate ai suoi affidi, è accoglibile sulla base dell'art. 22 e seguenti della legge 241/1990, tenuto conto che:

- il diritto dell'interessato di prendere visione della documentazione che lo riguarda, sulla base della motivazione fornita (necessità di ripercorrere le motivazioni legate agli affidi di quando era minorenne) è sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione per la quale e' chiesto l'accesso.
Per quanto concerne la disciplina del trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione di cui è richiesto l'accesso nella forma della visione, in relazione all'art. 9, comma 3, Regolamento (Ue) 2016/679, le categorie particolari di dati personali possono essere trattati :
- per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
- se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
Ferma restando la possibilità di accogliere la richiesta, vanno, tuttavia, adottati specifici accorgimenti per evitare possibili pregiudizi a terzi, assicurando:
- l'anonimizzazione di eventuali informazioni relative a terzi contenute nella documentazione da visionare;
- l'impossibilità, per l'educatrice da cui è seguito l’utente, di visionare - a sua volta - i documenti;
- la presenza, alle operazioni di accesso mediante visione, anche di un operatore dell'amministrazione comunale autorizzato e istruito a trattare i dati contenuti nei documenti oggetto di visione.
CONCLUSIONI

In conclusione, la richiesta dell'utente dei servizi sociali, con riferimento alla propria situazione personale, di poter visionare i decreti del Tribunale per i minorenni ed eventuali relazioni dei servizi sociali legate ai suoi affidi, può essere accolta nei limiti di cui in premessa.
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