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28/12/2020 E' corretto pubblicare all'albo pretorio on-line l'Albo dei Giudici popolari?

Al Comune arriva una PEC dalla Cancelleria Penale del Tribunale avente ad oggetto l’Albo dei giudici popolari e gli adempimenti ai sensi dell'art. 19 L. 10/4/1951 n. 287 e succ. mod.

La Cancelleria Penale del Tribunale puo' trasmettere “per quanto di competenza” la nota con allegato l’Albo dei giudici popolari chiedendo:

  • la pubblicazione a norma di legge
  • ultimata la pubblicazione, la successiva comunicazione alla Cancelleria medesima della “avvenuta scadenza del termine di 15 giorni dalla affissione all’Albo pretorio”?
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E’ corretto eseguire, seguendo le raccomandazioni sotto riportate, l'adempimento richiesto dal Cancelliere Esperto della Cancelleria Penale del Tribunale. La pubblicazione, che costituisce un trattamento di "diffusione" in rete di dati personali, ha una BASE GIURIDICA giustificatrice costituita dall'art. 19 L. 10/4/1951 n. 287 "Pubblicazione degli albi e reclami".

La disposizione in esame impone, sul punto, il seguente adempimento:
- gli albi, unitamente ai decreti che li approvano, sottoscritti dai Presidenti dei rispettivi Tribunali, sono pubblicati in ciascun Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione per dieci giorni nell'albo pretorio e pubblico manifesto.


Ne consegue che il Comune deve adempiere seguendo le sotto indicate RACCOMANDAZIONI:

a) pubblicare SOLTANTO la parte dell'Albo che riguarda il Comune e OMETTERE integralmente la pubblicazione dell'Albo per le parti che non lo riguardano;

b) LIMITARE al solo periodo di 10 GIORNI la pubblicazione all'albo e attraverso pubblico manifesto. Oltre tale periodo la pubblicazione non ha più alcuna "copertura giuridica" e la diffusione diventa ILLECITA. In tal senso e' da considerarsi non corretta l'indicazione del termine di 15 giorni contenuta nelle nota di trasmissione del Tribunale;

c) la pubblicazione va effettuata a cura del Dirigente/PO con apposito AVVISO.

d) l'AVVISO:
- deve riportare l’indicazione che entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza della pubblicazione, ogni cittadino maggiorenne puo' ricorrere alla Corte di Appello di Terni per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria dello stesso Tribunale, da cui sara' immediatamente trasmesso a quella della Corte di Appello;
- va comunicato al Sindaco per le funzioni di sovrintendenza;
- in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, va inserito anche nel sito web istituzionale del Comune.

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