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12/10/2020 Per la trasmissione al Garante di documentazione su supporto informatico e' necessaria una attestazione di conformita'?

Qualora l'amministrazione debba trasmettere al Garante documentazione su supporto informatico e' necessaria una attestazione di conformita'?

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Si conferma che, qualora l'amministrazione debba trasmettere al Garante per la protezione dei dati personali documentazione su supporto informatico:

  • e' necessario che la comunicazione rechi una attestazione di conformita' ai sensi del DPR n. 445 del 2000

Con la suddetta comunicazione, il titolare consapevole/i delle sanzioni previste dal DPR n. 445 del 2000, deve attestare che la documentazione trasmessa all' Autorità ai sensi delle vigenti istruzioni su supporto informatico è identica a quella trasmessa in forma cartacea.

Indipendentemente dalla natura del supporto della documentazione (informatico o cartaceo), lo scrivente Servizio di protezione dei dati personali ricorda che:

  • chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

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