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08/10/2020 A seguito di reclamo, il Garante per la protezione dei dati personali, puo' indirizzare all'ente avvertimenti o ammonimenti?

A seguito di reclamo, il Garante per la protezione dei dati personali, puo' indirizzare all'ente avvertimenti o ammonimenti?

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In via preliminare va premesso che, secondo quanto evidenziato anche sul sito del Garante per la protezione dei dati personali , il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di riv olgersi al Garante medesimo per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 GDPR e artt. da 140-bis a 143 del Codice) e di richiedere una verifica dell‘Autorità. Il reclamo può essere sottoscritto:

  • direttamente dall'interessato
  • da un avvocato, un procuratore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro.

In quest'ultimo caso, è necessario conferire una procura da depositarsi presso il Garante assieme a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del reclamo presentato.

Ciò premesso, si conferma che il Garante per la protezione dei dati personali, seguito della ricezione di un reclamo, laddove ritenga sussistente, a seguito di esame istruttorio, la violazione delle disposizioni sul trattamento e la protezione dei dati personali, assume nei confronti del titolare del trattamento ogni opportuno provvedimento e, in particolare, puo':

  • rivolgere a questi o al responsabile del trattamento avvertimenti o ammonimenti sul fatto che detti trattamenti possono verosimilmente violare, ovvero abbiano violato, le disposizioni vigenti in materia;
  • ingiungere al titolare del trattamento di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento e/o di conformare i trattamenti alle disposizioni vigenti in materia anche nei confronti del responsabile del trattamento, ove previsto;
  • imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento.

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