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01/06/2020 E' possibile comunicare notizie relative a nascite e morti agli organi di stampa?

Arriva, peraltro via messaggio wathapp al Sindaco, questa richiesta: "Buonasera Sindaco, è possibile avere per favore l'elenco dei deceduti (nome, cognome, paese e data del decesso) del Suo Comune dal 22/02 al 17/03/2020 per il nostro memoriale? Grazie, giornale di XXX"

E' possibile comunicare notizie relative a nascite e morti agli organi di stampa?

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I dati di nascita e morte dei cittadini sono trattati dall'Ente per finalità "anagrafiche", contenute nella Legge n. 675/1996, che non ha modificato né la normativa concernente la tenuta dei registri dello stato civile, né quella relativa alle anagrafi della popolazione, così come rispettivamente delineate dal r.d. n. 1238/1939, dal codice civile, dalla legge n. 1228/1954, dal d.P.R. n. 223/1989 e dalla legge n. 127/1997 (Garante 22 luglio 1997, in Bollettino n. 1, pag. 43 [doc. web n. 30927])

Inoltre, ai sensi dell´art. 27, commi 2 e 3 della legge n. 675/1996, è illegittima la prassi degli uffici comunali di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa (Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27 della legge n. 675/1996 e dell´art. 34 del d.P.R. n. 223/1989, l'ufficiale dell´anagrafe può rilasciare - anche periodicamente - elenchi di iscritti all´anagrafe della popolazione residente solo alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano motivata richiesta per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34, comma 1); al contrario, tali elenchi non possono essere rilasciati in favore di privati, ai quali i dati anagrafici possono essere comunicati in forma anonima ed aggregata, qualora ne sia fatta richiesta per fini statistici e di ricerca e il Comune disponga di idonee apparecchiature (art. 34, comma 2) (Garante 10 giugno 1998, in Bollettino n. 4, pag. 72 [doc. web n. 42200]).

Sempre secondo l'Autorità Garante, mentre è possibile, ai sensi del d.P.R. n. 352/1992, la diffusione a terzi - che ne facciano richiesta - di singole notizie relative a nascite, morti o matrimoni acquisite caso per caso dall'ufficiale di stato civile, è contraria ai principi fissati dalla legge n. 675/1996 la prassi di richiedere al medesimo la redazione quotidiana di interi elenchi di nati, deceduti o nubendi da pubblicare con assiduità sugli organi di stampa (Garante 29 maggio 1998, in Bollettino n. 4, pag. 65 [doc. web n. 41055]).

Tanto premesso, ad esclusione di richieste per fini statistici e di ricerca; o rilascio di elenchi degli iscritti alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, non è possibile comunicare i dati a terzi, fermo restando la previsione di norme di legge o di regolamento. Nel caso di specie, tale norma di legge non è rinvenibile.

Considerato, altresì, che il memoriale è "Uno spazio virtuale per restituire memoria ai XXX che se ne sono andati nel silenzio al tempo del coronavirus", con l'indicazione di uno specifico periodo temporale, si rammenta il divieto di divulgare dati che, anche indirettamente, sono riferibili allo stato di salute.

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