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01/10/2018 DPO-RPD: Gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere messi a disposizione dei lavoratori?

Gli attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere messi a disposizione dei lavoratori o possono essere trattenuti dal precedente datore di lavoro con obbligo, per il lavoratore, di dover frequentare nuovamente il corso presso il nuovo datore di lavoro?

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I documenti di valutazione rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, debbono includere gli attestati relativi alla formazione svolta dei dipendenti. Senonchè, molto spesso, tali documenti non vengono reperiti perchè gli attestati dei corsi fatti presso un precedente datore di lavoro non vengono consegnati al dipendente, ma trattenuti dal datore di lavoro con la motivazione che li ha pagati lui. La conseguenza è che il nuovo datore di lavoro, al fine di colmare la lacuna documentale si vede costretto a far «duplicare» al dipendente il nuovo corso con effettuazione della spesa evitabile.

La tematica si pone, ad esempio, in caso di subentro di un nuovo Operatore Economico aggiudicatario in servizi alla persona nei quali le clausole sociali impongono di prendere in carico i lavoratori.

Per superare il rifiuto del precedente datore di lavoro di consegnare gli attestati, va tenuto presente che gli attestati includono dati e informazioni inerenti alla formazione e qualifica del dipendente e tali dati e le informazioni devono essere trattati secondo le regole della privacy. Sin dall’anno 2000, il Garante ha chiarito, con apposito comunicato stampa, che l’ex dipendente ha diritto di ottenere l’attestato dei corsi frequentati. In particolare il Garante ha evidenziato che: "Anche gli attestati di qualificazione professionale conseguiti durante il rapporto di lavoro possono costituire dati personali che il dipendente ha diritto di richiedere, in base alla legge sulla privacy, al suo ex datore di lavoro. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento con cui ha ordinato ad una società di mettere a disposizione di un ex dipendente che si era rivolto all´Autorità lamentando la violazione del diritto di accesso previsto dall´art. 13 della legge n. 675/96, tutte le informazioni personali custodite negli archivi dell´azienda ivi incluse quelle inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.La decisione ha fatto seguito ad un precedente provvedimento con il quale il Garante aveva invitato l´azienda in questione ad aderire all´istanza dell´interessato. Secondo l´autore del ricorso, tuttavia, i dati successivamente forniti dalla società dovevano considerarsi incompleti in quanto mancanti della documentazione relativa ai corsi di formazione frequentati, alla polizza infortuni e, soprattutto, alle valutazioni espresse nei suoi confronti dall´azienda. L´Autorità è nuovamente intervenuta sulla questione e ha ordinato alla società di dare piena attuazione al provvedimento già emanato in materia, fornendo al lavoratore tutti i dati personali relativi alla sua carriera lavorativa.A tale proposito il Garante ha, infatti, chiarito che il diritto di accesso non riguarda solo i dati identificativi del´interessato, ma tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale e quindi anche le informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.Va ricordato che la mancata osservanza dei provvedimenti dell´Autorità è sanzionata penalmente dalla legge sulla privacy e che il Garante ha il potere di intervenire, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, per assicurarne l´esecuzione".

LINK AL COMUNICATO STAMPA

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/1163671

Ciò premesso l'ex dipendente deve richiedere al precedente datore di lavor la consegna dell’attestato in quanto documento che contiene dati e informazioni e dei dati personali per i quali l’attuale normativa sul trattamento e la tutela dei dati personali impone l’informativa preventiva e la messa a disposizione dei dati e informazioni all’interessato.

E’ il MODELLO DEL GARANTE di ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679) che va utilizzato per richiedere e ottenere gli attestati, specificando che, in caso di omissione, si procederà con reclamo/segnalazione nei confronti de Garante e delRPD, laddove presente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

LINK AL MODELLO

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924

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